Art. 65. Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa. Tale copia sara' scritta in carta libera, sottoscritta dal notare, e munita dell'impronta del suo sigillo. Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmettera', sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.