Art. 65. 
 
  Il  notaro  ha  l'obbligo  di  trasmettere  all'archivio   notarile
distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori  limitatamente  alle
annotazioni degli atti ricevuti nel mese  precedente,  con  l'importo
delle tasse dovute all'archivio, compresa la  parte  del  diritto  di
iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa. 
 
  Tale copia sara' scritta in carta libera, sottoscritta dal  notare,
e munita dell'impronta del suo sigillo. 
 
  Qualora  nel  mese  il  notaro  non  abbia  ricevuto  alcun   atto,
trasmettera', sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.