Art. 24 (L)
Certificato  di  agibilita'  (regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
articoli  220;  221,  comma  2, come modificato dall'art. 70, decreto
legislativo  30 dicembre  1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
                            52, comma 1)

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  attesta  la  sussistenza delle
condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita', risparmio energetico
degli  edifici  e  degli  impianti  negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
  2.  Il  certificato  di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o
dal  responsabile  del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c)  interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
  3.  Con  riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia  di  inizio  attivita',  o i loro successori o aventi causa,
sono  tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La
mancata  presentazione  della  domanda  comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
  4.  Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve
essere   allegata   copia   della  dichiarazione  presentata  per  la
iscrizione  in  catasto,  redatta  in  conformita'  alle disposizioni
dell'articolo 6  del  regio  decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 24:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   6  del  regio
          decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
              "Art. 6. - La dichiarazione di cui al precedente art. 3
          deve  essere  redatta,  per ciascuna unita' immobiliare, su
          apposita  scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e
          presentata  al podesta' del comune ove l'unita' immobiliare
          e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto
          del Ministro per le finanze.
              La  dichiarazione  va  estesa  alle aree e ai suoli che
          formano  parte integrante di una o piu' unita' immobiliari,
          o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.
              Non sono soggetti a dichiarazione:
                a) i  fabbricati  rurali  gia'  censiti  nel  catasto
          terreni;
                b) i  fabbricati costituenti le fortificazioni e loro
          dipendenze;
                c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
                d) i cimiteri con le loro dipendenze;
                e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui
          agli  articoli 13,  14,  15  e  16 del trattato lateranense
          11 febbraio 1929".