Art. 20 (L-R)
   La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
  1.  Divenuto  efficace  l'atto  che  dichiara la pubblica utilita',
entro  i  successivi  trenta  giorni il promotore dell'espropriazione
compila  l'elenco  dei  beni  da  espropriare,  con  una  descrizione
sommaria,  e  dei  relativi proprietari, ed indica le somme che offre
per   le  loro  espropriazioni.  L'elenco  va  notificato  a  ciascun
proprietario,  nella  parte  che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali  civili.  Gli  interessati  nei  successivi trenta giorni
possono  presentare  osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
  2.  Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile   con   le   esigenze   di  celerita'  del  procedimento,
l'autorita'  espropriante  invita  il proprietario e, se del caso, il
beneficiario  dell'espropriazione  a  precisare, entro un termine non
superiore  a  venti  giorni  ed  eventualmente  anche  in base ad una
relazione  esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai
fini  della  determinazione  della  indennita' di esproprio. (R)   3.
Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante,
anche  avvalendosi  degli  uffici  degli  enti  locali,  dell'ufficio
tecnico   erariale   o   della   commissione   provinciale   prevista
dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto
di   esproprio  accerta  il  valore  dell'area  e  determina  in  via
provvisoria  la  misura  della indennita' di espropriazione. (R)   4.
L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di
espropriazione  e' notificato al proprietario con le forme degli atti
processuali  civili  e  al  beneficiario  dell'esproprio,  se diverso
dall'autorita' procedente. (R)   5. Nei trenta giorni successivi alla
notificazione,   il   proprietario   puo'   comunicare  all'autorita'
espropriante  che  condivide  la  determinazione  della indennita' di
espropriazione.  La  relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R)   6.
Il  proprietario  puo'  limitarsi  a  designare un tecnico di propria
fiducia,  al  fine  dell'applicazione  dell'articolo 21, comma 2. (R)
  7.  Qualora  abbia  condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione  e  abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul
bene,  al  proprietario  va  corrisposta la somma entro il termine di
sessanta  giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5
e  dal  deposito,  da  parte del proprietario presso l'ufficio per le
espropriazioni,  della  documentazione  comprovante la piena e libera
proprieta'  del  bene.  Decorso  tale  termine,  al proprietario sono
dovuti  anche  gli interessi, nella misura del tasso legale. (R)   8.
Il  beneficiario  dell'esproprio  ed  il  proprietario  sono tenuti a
concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa
la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui
il  proprietario  percepisca  la  somma  e  si  rifiuti di concludere
l'accordo  di  cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il
decreto  di  esproprio,  che  da'  atto  di  tali circostanze, e puo'
esservi  l'immissione  in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato  rifiuto  di  addivenire  alla  stipula. (L)   9.
L'accordo  di cessione volontaria e' trascritto entro quindici giorni
presso   l'ufficio  dei  registri  immobiliari,  a  cura  e  a  spese
dell'acquirente.  (L)    10.  Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione  di  cui  al  comma  4,  si  intende  non concordata la
determinazione   dell'indennita'   di   espropriazione.   L'autorita'
competente  ad  emanare  il  decreto di esproprio dispone il deposito
della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile,
presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)