Art. 22 (L-R)
         Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
  1.   In  caso  di  particolare  urgenza,  tale  da  non  consentire
l'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  20, il decreto di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente   della   indennita'  di  espropriazione,  senza  particolari
indagini  o  formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione
urgente  dell'indennita'  e  si  invita  il  proprietario, nei trenta
giorni  successivi  alla  immissione  in possesso, a comunicare se la
condivide. (R)   2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui
al  comma  1  e  la  documentazione  comprovante  la  piena  e libera
disponibilita'   del   bene,   l'autorita'  espropriante  dispone  il
pagamento  dell'indennita'  di espropriazione nel termine di sessanta
giorni,  senza  applicare  la riduzione del quaranta per cento di cui
all'articolo  37,  comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono
dovuti  gli  interessi nella misura del tasso legale. (L)   3. Se non
condivide   la   determinazione  della  misura  della  indennita'  di
espropriazione,  entro  il termine previsto dal comma 1 l'espropriato
puo'  chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se
non  condivide  la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla
stima.   (R)     4.   In  assenza  della  istanza  del  proprietario,
l'autorita'  espropriante  chiede  la  determinazione dell'indennita'
alla  commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede
entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima
determinazione  al  proprietario,  con avviso notificato con le forme
degli atti processuali civili. (R)