Art. 22. 
 
 
  I  ruoli  organici  del  personale  subalterno  sono  stabiliti  in
conformita' dell'allegato IV al presente decreto. 
 
  I gradi del detto personale sono  stabiliti  per  i  singoli  ruoli
secondo risulta dall'allegato medesimo. 
 
  Per i ruoli predetti valgono le disposizioni dei  commi  secondo  e
terzo del precedente art. 3.