Art. 24. Per le promozioni dal grado di inserviente a quello di usciere e dal grado di usciere a quello di usciere capo si applica il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite, per merito comparativo, ai commessi e uscieri capi del medesimo ruolo su designazione del consiglio d'amministrazione. Le assunzioni al grado di inserviente sono regolate dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. I conducenti degli autoveicoli per i servizi di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, vengono assunti ai posti di usciere nei ruoli del personale subalterno delle singole amministrazioni. Sono fatti salvi, per le assunzioni ad inserviente, i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e, per le nomine ad usciere, i diritti riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.