Art. 24. 
 
 
  Per le promozioni dal grado di inserviente a quello  di  usciere  e
dal grado di usciere a quello di usciere capo si applica il  disposto
dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. 
 
  Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite, per merito
comparativo, ai  commessi  e  uscieri  capi  del  medesimo  ruolo  su
designazione del consiglio d'amministrazione. 
 
  Le assunzioni al grado di inserviente  sono  regolate  dalle  norme
speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. 
 
  I conducenti degli autoveicoli  per  i  servizi  di  cui  al  Regio
decreto 24 giugno 1923, n. 1348, vengono assunti ai posti di  usciere
nei ruoli del personale subalterno delle singole amministrazioni. 
 
  Sono fatti salvi, per  le  assunzioni  ad  inserviente,  i  diritti
concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312,
e, per le nomine ad usciere, i diritti riservati  dalle  disposizioni
in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia  marina  e
della Regia guardia di finanza.