Art. 25. 
 
 
  Le ammissioni al grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi
nei ruoli del personale subalterno  non  contemplato  dal  precedente
art. 24, sono regolate  dalle  disposizioni  speciali  delle  singole
amministrazioni. 
 
  Il personale subalterno di qualsiasi ruolo non puo'  conseguire  la
nomina al grado iniziale se non dopo prestato il  servizio  di  prova
per un periodo non inferiore a sei mesi. 
 
  Per tale servizio si applicano le disposizioni del precedente  art.
17.