Art. 25. Le ammissioni al grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi nei ruoli del personale subalterno non contemplato dal precedente art. 24, sono regolate dalle disposizioni speciali delle singole amministrazioni. Il personale subalterno di qualsiasi ruolo non puo' conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo prestato il servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi. Per tale servizio si applicano le disposizioni del precedente art. 17.