Art. 92. Il Ministero dell'economia nazionale e' altresi' autorizzato a concedere contributi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani. Detti contributi saranno stabiliti nella misura dal 20 al 35 per cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal progetto, approvato dall'autorita' forestale. Sulla proposta dei Comitati forestali, il Ministero dell'economia nazionale determinera', per ciascuna Provincia, le zone comprendenti i pascoli da considerarsi montani.