Art. 92. 
 
  Il Ministero dell'economia  nazionale  e'  altresi'  autorizzato  a
concedere contributi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al
miglioramento dei pascoli montani. 
 
  Detti contributi saranno stabiliti nella misura dal 20  al  35  per
cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti  e  sulla  base
dei prezzi unitari risultanti dal progetto, approvato  dall'autorita'
forestale. 
 
  Sulla proposta dei Comitati forestali, il  Ministero  dell'economia
nazionale determinera', per ciascuna Provincia, le zone  comprendenti
i pascoli da considerarsi montani.