Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

   1.  Il  mancato  rispetto  degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel  settore,  il  ripristino  per  la regione e le province autonome
inadempienti  del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e  province  autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
             Note all'art. 40:
                 -  L'accordo  in materia di spesa sanitaria, sancito
          dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra Stato,
          regioni  e  province  autonome  il  3 agosto 2000, concerne
          l'assegnazione  e  la  ripartizione,  tra  di  esse,  delle
          risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale.
                 -  Per  effetto  dell'art.  85, comma 6, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge  finanziaria 2001), qui
          citato, tali risorse "sono aumentate di lire 1.900 miliardi
          per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di
          lire  2.375  miliardi  per  l'anno  2003  e  di  lire 2.165
          miliardi a decorrere dall'anno 2004".