Art. 38.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003
in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20
milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS.
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo
3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente:
"Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL
destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per
l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia"
5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private
del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione
societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita'
a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato
il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno
facolta', in presenza di contestuale contribuzione figurativa,
volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria,
di proseguire volontariamente il versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette prestazioni, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono
presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che
risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e'
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.
8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai
contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1 gennaio 2003".
9. A decorrere dal 1 gennaio 2003, previa verifica della
condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della
presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui
all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui
al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della
predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e
assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un
potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con
516,46 euro mensili per tredici mensilita', tenendo conto del costo
della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo,
stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di
reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con
la medesima procedura puo' essere annualmente modificato l'importo
della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente
comma, che non puo', in ogni caso, concorrere a determinare un
reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici
mensilita' e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il
costo della vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di
importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Il
predetto incremento puo' essere superiore a 123,77 euro mensili per
tredici mensilita' a condizione che il titolare di pensione sia in
possesso del requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica
reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge
si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a
quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti
dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti
un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente
rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana
rimpatriati dalla Tunisia.
11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana
rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n.
1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi
perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a
partire dal 1 gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle
disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985,
n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, e' il seguente:
"3. Sono a carico della gestione:
a)-b) omissis;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;".
- Il testo dell'art. 59, comma 34, della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita'
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
per lire 4.780 miliardi al fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita'
commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
degli elementi amministrativi relativi all'ultimo
consuntivo approvato, sono definite le percentuali di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo
al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di
cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per un importo pari al 50 per cento di quello definito con
legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso
confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono
autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria
all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto
dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
interessi.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 - Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare, e' il
seguente:
"4. Gli enti possono destinare una percentuale non
superiore al 15 per cento dei fondi disponibili
all'acquisto di immobili, tramite le societa' di
intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita'
di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori
sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10, della
redditivita' prevedibile e comunque assicurando una
equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.".
- Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme
sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare, e' il seguente):
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
- Il testo dell'art. 3, comma 9, lettera a), della
citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'art. 9 - bis, comma 2, del
decreto - legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con
riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1
gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli
articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrative dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752
e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal presente decreto, sono svolte dal
pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
com-ma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dello stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' il seguente:
"Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali). - 1. I
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine
fissato per il versamento; in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza, da parte
dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame
giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di
gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con
provvedimento motivato notificato al concessionario ed al
contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
- Il testo dell'art. 38 della citata legge n. 448 del
2001, e' il seguente:
"Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'
incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai
ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei
medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti con eta' pari o superiore a
sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilita' di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
e) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo non si tiene conto del reddito della
casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.".
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e' il seguente:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari
o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per
un importo pari o superiore a quello di cui alla
lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge,
per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura
della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a
lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da
non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati,
in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione,
nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
in materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del
presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni
delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a
lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con
corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di
cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e' il seguente:
"Art. 8. - Ai cittadini italiani, le cui posizioni
assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale all'istituto nazionale di
assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12
dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con
legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro
il 31 dicembre 1965, e' corrisposto a decorrere al 1
gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui
all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino
al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti
anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito
in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e
contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella
competente gestione pensionistica una anzianita'
contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in
Italia non inferiore a dieci anni.
Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti
minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento
pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene
annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di
importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri
intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le
operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'art.
11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino
eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate
nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni
della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso
di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane
di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
I lavoratori emigranti che siano in possesso dei
prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtu'
del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui
al secondo comma hanno diritto anche sulla base di
certificazione provvisoria rilasciata dai competenti
organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione
sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale
integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di
pro-rata eventualmente corrisposti da organismi
assicuratori esteri.".
- Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1066
"Concessione di anticipazioni a persone fisiche giuridiche
titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a
misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni
e diritti in precedenza perduti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1971, n. 318.
- Il testo della legge 26 gennaio 1980, n. 16
"Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1980, n.
40.
- Il testo della legge 5 aprile 1985, n. 135
"Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a
cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1985, n. 93.
- Il testo della legge 29 gennaio 1994, n. 98
"Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative
alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1994, n. 33.