Art. 39.
(Spesa  assistenziale  e  benefici  previdenziali  per  i  lavoratori
                        esposti all'amianto)

   1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi
assistenziali  a  carico  del  bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti   agli   enti   previdenziali   gestori  dei  medesimi,
determinato  rivalutando  sulla  base  della sola dinamica dei prezzi
l'importo  per  l'anno  2002,  e'  integrato tenendo conto di tutti i
fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente.  Il  predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative
ad  esercizi  pregressi. L'integrazione e' pari a 353 milioni di euro
per  l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005.
   2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione
dell'  articolo  38  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516
milioni   di   euro   annui  a  decorrere  dal  2003,  concorrono  al
finanziamento  degli  oneri  di cui al comma 3 del presente articolo,
nonche'  al  rifinanziamento  del  Fondo  nazionale  per le politiche
sociali e del Fondo per l'occupazione.
   3.  E'  autorizzato  il  trasferimento all'INPS della somma di 640
milioni  di  euro  per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  658  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, per i
maggiori  oneri  derivanti  dall'articolo 18, comma 8, della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  recante  la  regolarizzazione  degli atti di
indirizzo  emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.
   4.  Il  comma  1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si  interpreta  nel  senso  che  l'incremento delle pensioni in
favore   dei   soggetti   disagiati,   comprensivo   della  eventuale
maggiorazione   sociale,   non   puo'   superare   l'importo  mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo
del   trattamento  minimo,  ovvero  della  pensione  sociale,  ovvero
dell'assegno sociale.
   5.  Il  comma  2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili
titolari della relativa pensione.
   6.  A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita
dall'articolo  3,  comma  1,  della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore  dei  cittadini  riconosciuti  ciechi  con  residuo visivo non
superiore  ad  un  ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale
correzione, e' aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
   7.  Per  la  prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed
assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili
intellettivi  e relazionali (ANFFAS), e' assegnato un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2003.
   8.  La  lettera  d)  del  comma  5 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  si  interpreta nel senso che, per gli anni
successivi  al  2002,  sono  aumentati  in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente, il
limite  di  reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
   9.  L'abbandono  dell'azione  di recupero degli importi oggetto di
ripetizione  di  indebito  pensionistico  disposto  dall'articolo 80,
comma  25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di
indebito   pensionistico   derivante   da  sentenze  favorevoli  agli
interessati,  riformate  nei  successivi  gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non
si applica ai recuperi gia' effettuati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
 
          Note all'art. 39:
              -  Per  l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488,
          si veda la nota all'art. 38.
              - Il testo dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio
          2002, n. 179, e' il seguente:
              "8.   Le   certificazioni   rilasciate  o  che  saranno
          rilasciate  dall'INAIL  sulla  base  degli atti d'indirizzo
          emanati  sulla  materia  dal  Ministero  del lavoro e delle
          politiche  sociali antecedentemente alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  sono  valide  ai  fini  del
          conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art.
          13,   comma 8,   della  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  e
          successive modificazioni.".
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  1,  della  legge
          21 novembre 1988, n. 508, e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai cittadini
          riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
          ventesimo  in  entrambi gli occhi con eventuale correzione,
          e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
          titolo  della  minorazione  di L. 50.000 mensili per dodici
          mensilita'.".
              -   Il  testo  dell'art.  80,  comma  25,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "25.   In   caso  di  rinuncia  all'azione  giudiziaria
          promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi
          i  requisiti  di  cui  alla  legge 27 marzo 1992, n. 257, e
          cessati    dall'attivita'    lavorativa    antecedentemente
          all'entrata  in  vigore  della  predetta legge, la causa si
          estingue  e  le spese e gli onorari relativi alle attivita'
          antecedenti  all'estinzione  sono  compensati.  Non  si da'
          luogo  da  parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
          oggetto  di  ripetizione  di  indebito  nei  confronti  dei
          titolari di pensione interessati.".