Art. 39.
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto)
1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi
assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi
l'importo per l'anno 2002, e' integrato tenendo conto di tutti i
fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative
ad esercizi pregressi. L'integrazione e' pari a 353 milioni di euro
per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione
dell' articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516
milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al
finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo,
nonche' al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali e del Fondo per l'occupazione.
3. E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i
maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31
luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di
indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in
favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale
maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo
del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero
dell'assegno sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili
titolari della relativa pensione.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione, e' aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed
assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili
intellettivi e relazionali (ANFFAS), e' assegnato un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni
successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di
ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80,
comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di
indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli
interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non
si applica ai recuperi gia' effettuati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Note all'art. 39:
- Per l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488,
si veda la nota all'art. 38.
- Il testo dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio
2002, n. 179, e' il seguente:
"8. Le certificazioni rilasciate o che saranno
rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo
emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono valide ai fini del
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
21 novembre 1988, n. 508, e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,
e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.".
- Il testo dell'art. 80, comma 25, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria
promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi
i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e
cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si
estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da'
luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei
titolari di pensione interessati.".