Art. 40.
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi
civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e'
certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli
ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli
enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale,
dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista
dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e
l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Note all'art. 40:
- Il titolo della legge 8 luglio 1998, n. 230 e' il
seguente: "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
1998, n. 163).
- Il titolo della legge 6 marzo 2001, n. 64 e' il
seguente: "Istituzione del servizio civile nazionale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68).
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio
1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai
ciechi civili) e' il seguente:
"Art. 4 (Indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti). - A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto
alla pensione non riversibile di cui ai precedenti
articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la
legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura
di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di
concessione della pensione.
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in
godimento dell'indennita' in misura ridotta,
la maggiorazione e' concessa con provvedimento del
presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.".
"Art. 7. - lndennita' di accompagnamento per i ciechi
non aventi diritto alla pensione non riversibile.
L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui
all'art. 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta'
superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione
non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano
di un reddito superiore al doppio della quota esente
dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera
nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera,
corredata da un certificato di un medico oculista,
attestante la cecita' assoluta, nonche' da una
dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la
posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta
complementare.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo
l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni
economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi
civili.
Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione
dell'istanza.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
il seguente:
"3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale
indennita' in favore dei ciechi parziali.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,
e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli
attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui
all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con
decorrenza dal primo mese successivo alla data di
presentazione della domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656.".
- Il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.".