Art. 41. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e contratti di solidarieta) 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attivita' straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche' predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro. 2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003". 3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere derivante dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, neI limite di 20 milioni di euro. 4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008". 5. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita'. 8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attivita' produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio. 10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. 11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto - legge n. 4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2003. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.". - Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008.". - Il testo dell'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e' il seguente: "5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". - Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: "Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. 8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". - Il testo dell'art. 1, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto - legge 15 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza), e' il seguente: "5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita', maturino il diritto alla pensione. 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attivita' attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5. 8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.". - Il testo degli articoli 3 (Obiettivo 1) e 4 (Obiettivo 2) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria. Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995 - 1999. 2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2000.". "Art. 4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. 2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti: a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6; b) gravita' dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1; c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88. La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6. 3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano: a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6; b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al piu' appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte. 4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita' nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2. Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive. 5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti: a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni; b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupaziore complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b). 6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti: a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti per km 2, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure; b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985. 7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti: a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria; b) elevato livello di poverta', comprese condizioni abitative precarie; c) situazione ambientale particolarmente degradata; d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza; e) basso livello d'istruzione della popolazione. 8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore. 9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1; b) zone rurali aventi problemi socio-economici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo; c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi. 10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2. 11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2000. Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione puo' modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'art. 13, paragrafo 2.". - Il testo della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975, n. 148. - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 164 del 1975, e' il seguente: "Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria). - L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1, n. 1), e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.". - Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: "9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.".