Art. 41.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
contratti di solidarieta)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003,
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero
miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre
2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia'
previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per
cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di
nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a
valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in
corso, di attivita' straordinarie riferite a lavoratori socialmente
utili nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche' predispongano piani di
reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro
con azioni di politica attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002" sono
aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma
70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere
derivante dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31
dicembre 2002, neI limite di 20 milioni di euro.
4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000
e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690
nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai
sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000
unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione
di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita'.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura
massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per
l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono
attivita' produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di
supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale,
di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per
piu' periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non
superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei
periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di
integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando
la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita'
produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale
ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo
6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini
dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro
per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto - legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia
di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e
di carattere previdenziale), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione
nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e'
prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003 ai fini dei benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per
l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto -
legge n. 4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 52 del 1998, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto - legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2003. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.".
- Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n.
448 del 1998, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli
anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli
anni dal 2002 al 2008.".
- Il testo dell'art. 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni
esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di
funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province, le province autonome, i comuni e le comunita'
montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far
carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.".
- Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
il seguente:
"Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori
socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla
qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso
del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo
svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente utili,
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La
parte relativa al programma formativo deve essere formulata
e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta
ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali
all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i
soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante
ai giovani anche per la parte di competenza del citato
ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme
anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori
in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate
all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La meta' del costo dell'indennita',
esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico
del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa
secondo modalita' previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia
proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
possibilita' di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le
malattie professionali connessi allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.".
- Il testo dell'art. 1, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto -
legge 15 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza), e' il seguente:
"5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel
settore della sanita' privata, con un organico superiore
alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
procedura di amministrazione straordinaria con cessazione
dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la
durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di
milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per
cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita',
cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
della contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al
comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di
durata del trattamento medesimo, corsi di formazione
professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti
locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
professionale che a percorsi di ricollocazione posti in
essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
partecipazione dei soggetti interessati alle attivita'
formative comporta la decadenza dai benefici di cui al
comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
di fruizione della indennita', maturino il diritto alla
pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche,
procedure per l'affidamento all'esterno di attivita'
attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, di
convenzioni con societa' di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione
che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in
misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui
al comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i
criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la
corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della
richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
del trattamento sono cumulabili con eventuali altri
benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di
lavoro autonomo.".
- Il testo degli articoli 3 (Obiettivo 1) e 4
(Obiettivo 2) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello II della nomenclatura delle
unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni,
disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della
media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995 - 1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
gennaio 2000.".
"Art. 4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui
riconversione economica e sociale deve essere favorita
conformemente all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o
superficie sono sufficientemente significative. Esse
comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione
socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le
zone rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e le
zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una
situazione di crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo
1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale
della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
massimale di popolazione per Stato membro in base agli
elementi seguenti:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di
ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi strutturali a livello
nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga
durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato
membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione
massima della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli
obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le
informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6.
3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
zone significative che rappresentano:
a) le regioni di livello NUTS III, o le
zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni,
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
paragrafo 9.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
statistiche e le altre informazioni, riferite al piu'
appropriato livello geografico, che le sono necessarie per
valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita'
nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo
eccezione debitamente giustificata da circostanze
oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel
settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b) tasso di occupazione nel settore industriale
rispetto all'occupaziore complessiva, pari o superiore alla
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985;
c) flessione constatata dell'occupazione nel settore
industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla
lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti
per km 2, oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al
doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985; oppure;
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri
seguenti:
a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni
abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva
raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socioeconomici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una
diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in
detto settore.
9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significative, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5,
contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b) zone rurali aventi problemi socio-economici
conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della
popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi
problemi strutturali oppure un elevato tasso di
disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori
agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno
degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave
crisi in una regione, la Commissione puo' modificare
l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di
cui all'art. 13, paragrafo 2.".
- Il testo della legge 20 maggio 1975, n. 164
(Provvedimenti per la garanzia del salario), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975, n. 148.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 164 del
1975, e' il seguente:
"Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria).
- L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al
precedente art. 1, n. 1), e' corrisposta fino ad un periodo
massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto
periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un
massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di
cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale
9 novembre 1945, numero 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi
di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere
proposta per la medesima unita' produttiva per la quale
l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita'
lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non
consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si
applicano nei casi d'intervento determinato da eventi
oggettivamente non evitabili.".
- Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
3.".