Art. 41.
(Disposizioni  in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
                      contratti di solidarieta)

   1.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori sociali e nel
limite  della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003,
a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, nel caso di
programmi  finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero
miranti  al  reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre
2003,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente  in  materia,  nonche'  concessioni, anche senza soluzione di
continuita',  dei  predetti  trattamenti,  che  devono  essere  stati
definiti  in  specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il  30  giugno  2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per
cento.  La  riduzione  non  si applica nei casi di prima proroga o di
nuova  concessione.  Nel  limite  complessivo di 80 milioni di euro a
valere  sul  predetto  importo  di  376.433.539 euro, il Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in
corso,  di  attivita' straordinarie riferite a lavoratori socialmente
utili nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia  Lavoro  Spa  assiste  i comuni perche' predispongano piani di
reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro
con azioni di politica attiva del lavoro.
   2.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  11  giugno  2002,  n.  108,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2002, n. 172, le parole: "31
dicembre  2002"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002" sono
aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
   3.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma
70,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre
2002"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere
derivante  dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle  risorse  preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31
dicembre 2002, neI limite di 20 milioni di euro.
   4.  All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000
e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
   5.  Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690
nell'esercizio  finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
   6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451,  puo'  proseguire  per  l'anno  2003 nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
   7.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del
decreto-legge  11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai
sensi  degli  obiettivi  1  e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio,  del  21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000
unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione
di   crisi  aziendale  in  seguito  a  processi  di  riconversione  e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita'.
   8.  All'onere  derivante  dal  comma  7,  determinato nella misura
massima  di  6.667.000  euro  per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per
l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
   9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono
attivita'  produttiva  di fornitura o sub-fornitura di componenti, di
supporto  o  di  servizio,  a  favore di imprese operanti nel settore
automobilistico,  il trattamento ordinario di integrazione salariale,
di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un
periodo  non  superiore  a  ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per
piu'  periodi  non  consecutivi  la  durata complessiva dei quali non
superi i ventiquattro mesi in un triennio.
   10.  Per  le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei
periodi   massimi   di   godimento   del   trattamento  ordinario  di
integrazione  salariale,  una settimana si considera trascorsa quando
la  riduzione  di  orario  sia  stata  almeno  pari  al  10 per cento
dell'orario  settimanale  relativo ai lavoratori occupati nell'unita'
produttiva.  Le  riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
   11.  Fino  al  10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale
ordinaria  concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo
6  della  legge  20  maggio  1975,  n.  164, non si computano ai fini
dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la
spesa  di  64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro
per  l'anno  2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
          Note all'art. 41:
              -  Il  testo  dell'art. 1, comma 7, del decreto - legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236 (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              -  Il  testo  dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge
          20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia
          di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e
          di  carattere  previdenziale),  come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Il  termine  previsto  dalle  disposizioni  di cui
          all'art.  4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996,  n.  608,  relative  alla  possibilita' di iscrizione
          nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori  licenziati da
          imprese  che occupano anche meno di quindici dipendenti per
          giustificato   motivo   oggettivo   connesso  a  riduzione,
          trasformazione  o  cessazione  di attivita' o di lavoro, e'
          prorogato  fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2003 ai fini dei benefici
          contributivi  in  caso  di assunzione dalle liste medesime,
          nel  limite  complessivo  massimo di 9 miliardi di lire per
          l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
          1999,  2000  e  2001  nonche'  di  60,4 milioni di euro per
          l'anno  2002  e  di  45  milioni  di euro per l'anno 2003 a
          carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236.  A  tal  fine  il  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale  rimborsa i relativi oneri all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS),   previa
          rendicontazione.".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto -
          legge  n.  4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  n.  52  del  1998,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto  - legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, trovano applicazione
          fino al 31 dicembre 2003. Alle finalita' del presente comma
          si   provvede   nei   limiti   delle   risorse  finanziarie
          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per
          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
          massimo di 30 miliardi di lire.".
              -  Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n.
          448  del  1998, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
          rifinanziato  per  un  importo di lire 200 miliardi annue a
          decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
          a  fronte  di  progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
          Tale  finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli
          anni  2000  e  2001  e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli
          anni dal 2002 al 2008.".
              -   Il  testo  dell'art.  117,  comma  5,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              "5.  Al  fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
          l'impiego    assicurando    l'esercizio    delle   funzioni
          esplicitate  nell'Accordo  in materia di standard minimi di
          funzionamento  dei  servizi  per l'impiego tra il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le regioni, le
          province,  le  province  autonome,  i comuni e le comunita'
          montane   sancito  il  16 dicembre  1999  dalla  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,  n.  281,  e'  stanziata,  nell'esercizio
          finanziario  2001,  la  somma  di  lire 100 miliardi, a far
          carico  sul  Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.".
              -  Il  testo  dell'art.  15 del decreto-legge 16 maggio
          1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di
          occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
          il seguente:
              "Art.  15  (Piani  per  l'inserimento professionale dei
          giovani  privi  di  occupazione).  -  1.  Nelle aree di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          sentite  le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
          con  le  regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
          1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
          dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
                a) progetti  che  prevedono  lo svolgimento di lavori
          socialmente  utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla
          qualificazione  professionale dei soggetti gia' in possesso
          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
          di scuola secondaria superiore;
                b) progetti  che prevedono periodi di formazione e lo
          svolgimento   di   un'esperienza   lavorativa   per  figure
          professionalmente qualificate.
              2.  I  progetti  di  cui al comma 1, lettera a), per la
          parte  relativa  al programma dei lavori socialmente utili,
          sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La
          parte relativa al programma formativo deve essere formulata
          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
              3.  I  progetti  di  cui  al  comma 1, lettera b), sono
          redatti  dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
          ordini  e/o  collegi  professionali  sulla base di apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni  regionali per
          l'impiego.
              4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
          presente  articolo  non  puo' essere superiore alle ottanta
          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
          e'  corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
          dell'indennita'  provvede mensilmente l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  eventualmente
          avvalendosi  della  rete  di  sportelli  bancari  o postali
          all'uopo  convenzionati.  A  decorrere dal 1 gennaio 1999 i
          soggetti  utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante
          ai  giovani  anche  per  la  parte di competenza del citato
          ufficio  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione. Le somme
          anticipate  saranno  conguagliate dai soggetti utilizzatori
          in  sede  di  versamento  dei  contributi  dovuti  all'INPS
          relativi  ai  lavoratori  dipendenti.  Dette  somme, previa
          rendicontazione,    saranno    trimestralmente   rimborsate
          all'INPS   da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  La  meta'  del costo dell'indennita',
          esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico
          del  soggetto  presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa
          secondo modalita' previste dalla convenzione.
              5.  Per  i  progetti  di cui al comma 1, lettera b), il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
          limiti  del  ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia
          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento
          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
              6.  L'utilizzazione  dei giovani nei progetti di cui al
          comma  1,  lettera  b), non determina l'instaurazione di un
          rapporto  di  lavoro,  non  comporta la cancellazione dalle
          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine
          dell'esperienza,  con  contratto  di  formazione  e lavoro,
          relativamente  alla  stessa  area professionale. I medesimi
          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
          del   soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
              7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a cura delle
          sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  sulla  base  di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
              8.  Al  finanziamento  dei  piani  di  cui  al presente
          articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.".
              - Il testo dell'art. 1, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto -
          legge    15 giugno    2002,   n.   108,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2002,  n.  172
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di  occupazione  e
          previdenza), e' il seguente:
              "5.  Ai  lavoratori  licenziati da aziende operanti nel
          settore  della  sanita'  privata, con un organico superiore
          alle  millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
          procedura  di  amministrazione straordinaria con cessazione
          dell'esercizio   di   impresa   ed   operanti   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
          quali  sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
          straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
          legislativo  8 luglio  1999, n. 270, e' corrisposto, per la
          durata  di  ventiquattro  mesi  e  nel  limite  massimo  di
          milleottocento  unita', un trattamento pari all'ottanta per
          cento  dell'importo  massimo  dell'indennita' di mobilita',
          cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
          della  contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  per il
          nucleo familiare, ove spettanti.
              6.  I  lavoratori  fruitori  del  trattamento di cui al
          comma  5  sono  tenuti a frequentare, durante il periodo di
          durata   del  trattamento  medesimo,  corsi  di  formazione
          professionale,  indetti dalla regione o dai competenti enti
          locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
          professionale  che  a  percorsi  di ricollocazione posti in
          essere  per  i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
          partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita'
          formative  comporta  la  decadenza  dai  benefici di cui al
          comma  5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
          formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
          di  fruizione  della  indennita',  maturino il diritto alla
          pensione.
              7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
          sono  promosse,  da  parte delle amministrazioni pubbliche,
          procedure   per   l'affidamento  all'esterno  di  attivita'
          attraverso  la  stipula, anche in deroga alla disciplina in
          materia  di  contratti  della  pubblica amministrazione, di
          convenzioni   con  societa'  di  capitale,  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  consorzi di artigiani, a condizione
          che  la  forza  lavoro  in essi occupata sia costituita, in
          misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui
          al comma 5.
              8.  I  lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
          comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
          in  forma  singola o associata, possono ottenere, secondo i
          criteri  di  cui  al  regolamento del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  17 febbraio  1993,  n.  142, la
          corresponsione  anticipata  del predetto trattamento, nella
          misura  non  ancora fruita alla data di presentazione della
          richiesta.  Le  somme corrisposte a titolo di anticipazione
          del   trattamento   sono  cumulabili  con  eventuali  altri
          benefici  previsti  dalla normativa in vigore in materia di
          lavoro autonomo.".
              -   Il  testo  degli  articoli  3  (Obiettivo  1)  e  4
          (Obiettivo   2)  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
          Consiglio del 21 giugno 1999, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  L'obiettivo  n. 1 concerne le regioni
          corrispondenti  al  livello  II  della  nomenclatura  delle
          unita'  territoriali  statistiche (NUTS II) il cui prodotto
          interno  lordo  (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
          standard  del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
          ai  dati  comunitari  disponibili  degli  ultimi  tre anni,
          disponibili  al  26 marzo  1999,  e' inferiore al 75% della
          media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995 - 1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
          gennaio 2000.".
              "Art.  4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
          n.  2  sono  quelle  aventi  problemi  strutturali  la  cui
          riconversione  economica  e  sociale  deve  essere favorita
          conformemente  all'art.  1, punto 2, e la cui popolazione o
          superficie   sono   sufficientemente   significative.  Esse
          comprendono,  in  particolare, le zone in fase di mutazione
          socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le
          zone  rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e le
          zone   dipendenti   dalla  pesca  che  si  trovano  in  una
          situazione di crisi.
              2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
          interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
          piu'  gravemente  colpite  e  nell'ambito  geografico  piu'
          appropriato.  La popolazione delle zone di cui al paragrafo
          1  rappresenta  al  massimo il 18% della popolazione totale
          della  Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
          massimale  di  popolazione  per  Stato  membro in base agli
          elementi seguenti:
                a)  popolazione  totale  delle  regioni  NUTS  III di
          ciascuno  Stato  membro,  conformi  ai  criteri  di  cui ai
          paragrafi 5 e 6;
                b) gravita'   dei   problemi  strutturali  a  livello
          nazionale  in  ciascuno  Stato  membro  rispetto agli altri
          Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
          disoccupazione  totale  e  della  disoccupazione  di  lunga
          durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
                c) necessita'  di  fare  in  modo  che ciascuno Stato
          membro   contribuisca  equamente  allo  sforzo  globale  di
          concentrazione  di  cui  al  presente  comma;  la riduzione
          massima   della  popolazione  delle  zone  cui  si  applica
          l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
          popolazione  delle  zone  cui  si  applicano, nel 1999, gli
          obiettivi  n.  2  e  n.  5b  di cui al regolamento (CEE) n.
          2052/88.
              La  Commissione  trasmette  agli  Stati membri tutte le
          informazioni  di  cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
          paragrafi 5 e 6.
              3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
          gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
          zone significative che rappresentano:
                a) le   regioni   di   livello   NUTS   III,   o   le
          zone maggiormente  colpite  all'interno  di  tali  regioni,
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
                b) le  zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
          o  8  o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
          paragrafo 9.
              Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le
          statistiche  e  le  altre  informazioni,  riferite  al piu'
          appropriato  livello geografico, che le sono necessarie per
          valutare le proposte.
              4.  Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
          3,  la  Commissione,  in stretta concertazione con lo Stato
          membro  interessato  definisce  l'elenco  delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2,  tenendo conto delle priorita'
          nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
              Le  zone  conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
          coprono  almeno  il 50% della popolazione delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2 in ciascuno Stato membro, salvo
          eccezione    debitamente    giustificata   da   circostanze
          oggettive.
              5.  Le  zone  in  fase  di mutazione socioeconomica nel
          settore  dell'industria,  di  cui  al  paragrafo 1, debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
                b) tasso   di  occupazione  nel  settore  industriale
          rispetto all'occupaziore complessiva, pari o superiore alla
          media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di  riferimento a
          decorrere dal 1985;
                c) flessione  constatata dell'occupazione nel settore
          industriale  rispetto  all'anno  di riferimento di cui alla
          lettera b).
              6.  Le  zone  rurali  di  cui  al  paragrafo  1 debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) densita'  di  popolazione inferiore a 100 abitanti
          per  km  2,  oppure  tasso  di  occupazione in agricoltura,
          rispetto  all'occupazione  complessiva, pari o superiore al
          doppio  della  media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1985; oppure;
                b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria   registrato  negli  ultimi  tre  anni,  oppure
          diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
              7.  Le  zone  urbane  di  cui  al paragrafo 1 sono zone
          densamente  popolate,  conformi  ad  almeno uno dei criteri
          seguenti:
                a) tasso  di disoccupazione di lunga durata superiore
          alla media comunitaria;
                b) elevato  livello  di poverta', comprese condizioni
          abitative precarie;
                c) situazione ambientale particolarmente degradata;
                d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
                e) basso livello d'istruzione della popolazione.
              8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
          sono  zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
          settore  dalla  pesca  rispetto all'occupazione complessiva
          raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
          problemi    socioeconomici    strutturali   connessi   alla
          ristrutturazione   del   settore,  la  quale  comporta  una
          diminuzione  significativa del numero di posti di lavoro in
          detto settore.
              9.  L'intervento  comunitario  puo' estendersi ad altre
          zone,  con  popolazione  o  superficie  significative,  che
          rientrano in una delle seguenti tipologie:
                a) zone  conformi  ai  criteri di cui al paragrafo 5,
          contigue  ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
          di  cui  al  paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
          contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
                b) zone   rurali   aventi   problemi  socio-economici
          conseguenti  all'invecchiamento  o  alla  diminuzione della
          popolazione attiva del settore agricolo;
                c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
          verificabili,  hanno  o  corrono  il rischio di avere gravi
          problemi   strutturali   oppure   un   elevato   tasso   di
          disoccupazione  causato da una ristrutturazione in corso, o
          prevista,  di una o piu' attivita' determinanti nei settori
          agricolo, industriale o dei servizi.
              10.  Una  zona  puo' essere ammissibile soltanto ad uno
          degli obiettivi n. 1 o n. 2.
              11.  L'elenco  delle  zone  e'  valido per sette anni a
          decorrere dal 1 gennaio 2000.
              Su  proposta  di  uno  Stato  membro e in caso di grave
          crisi  in  una  regione,  la  Commissione  puo'  modificare
          l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
          dei  paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
          popolazione  interessata all'interno di ciascuna regione di
          cui all'art. 13, paragrafo 2.".
              -   Il   testo  della  legge  20 maggio  1975,  n.  164
          (Provvedimenti  per la garanzia del salario), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975, n. 148.
              -  Il  testo  dell'art. 6 della citata legge n. 164 del
          1975, e' il seguente:
              "Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria).
          -  L'integrazione  salariale  prevista per i casi di cui al
          precedente art. 1, n. 1), e' corrisposta fino ad un periodo
          massimo  di  3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto
          periodo  puo'  essere  prorogato trimestralmente fino ad un
          massimo complessivo di 12 mesi.
              Le  proroghe  sono autorizzate dal Comitato speciale di
          cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo luogotenenziale
          9 novembre 1945, numero 788.
              Qualora  l'impresa  abbia fruito di 12 mesi consecutivi
          di  integrazione  salariale,  una nuova domanda puo' essere
          proposta  per  la  medesima  unita' produttiva per la quale
          l'integrazione  e'  stata concessa, quando sia trascorso un
          periodo   di  almeno  52  settimane  di  normale  attivita'
          lavorativa.
              L'integrazione  salariale  relativa  a piu' periodi non
          consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
          12 mesi in un biennio.
              Le  disposizioni  di cui al terzo e quarto comma non si
          applicano  nei  casi  d'intervento  determinato  da  eventi
          oggettivamente non evitabili.".
              -  Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
          seguente:
              "9.   Per  ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari  di  integrazione  salariale non possono avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali  sono  stati  concessi,  ivi compresa quella prevista
          dall'art.   1,   decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
          trattamento    ordinario   concessi   per   contrazioni   o
          sospensioni   dell'attivita'   produttiva   determinate  da
          situazioni  temporanee  di mercato. Il predetto limite puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal  CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi previsti
          dall'art.    3   della   presente   legge,   dall'art.   1,
          decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
          3.".