Art. 42.
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite
all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata
con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le attivita' e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni
individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e'
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla
somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel
calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando,
per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e
le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il
soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato
di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del
31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore
generale di tale ultimo Istituto, che dovra' pervenire atta
unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di
soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime
previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il
trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle
adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali.
7. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui
al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di
1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie
della predetta evidenza contabile.
Note all'art. 42:
- Il testo della legge 27 dicembre 1953, n. 967
(Previdenza dei dirigenti di aziende industriali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953,
n. 299.
- Il testo dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali), e' il seguente:
"7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto
di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di
lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
"Art. 22 (Composizione del comitato amministratore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti). - 1. Il comitato
amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di
cui all'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, e' presieduto dal vicepresidente
dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed
e' composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da
cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre
rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei
componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le
funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato
delegato dal presidente stesso.".
- Il testo dell'art. 3, comma 12, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), e' il seguente:
"12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al com-ma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.".