Art. 42.
                 (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

   1.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali  (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
e'  soppresso  e  tutte  le  strutture  e le funzioni sono trasferite
all'INPS,  che  succede  nei  relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto  dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  i  titolari  di  posizioni  assicurative  e i
titolari  di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
il  predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata
con  evidenza  contabile  separata  nell'ambito  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
   2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le  attivita'  e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto  riguarda  le  prestazioni  pensionistiche,  e  alle  gestioni
individuate  dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
   3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e'
uniformato,  nel  rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti  al  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1
gennaio  2003.  In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso  INPDAI,  l'importo  della  pensione  e'  determinato dalla
somma:  a)  delle  quote  di  pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive  acquisite  fino  al  31  dicembre 2002, applicando, nel
calcolo  della  retribuzione  pensionabile, il massimale annuo di cui
all'articolo  3,  comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181;  b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle anzianita'
contributive  acquisite  a  decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando,
per  il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel
Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e
le    fasce    di   retribuzione   secondo   le   norme   in   vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per  quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente presso il
soppresso Istituto.
   4.  Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture  e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato
di  integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del
31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di  livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore
generale   di   tale  ultimo  Istituto,  che  dovra'  pervenire  atta
unificazione  delle  procedure  operative  e  correnti  entro  il  31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
   5.   Il  personale  in  servizio  presso  l'INPDAI  alla  data  di
soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime
previdenziale  vigente  presso  l'ente  di  provenienza,  nonche'  il
trattamento   giuridico  ed  economico  fruito,  sino  alla  data  di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
   6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88,  e'  integrato,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente  rappresentativa  della  categoria,  limitatamente  alle
adunanze  e  alle  problematiche  concernenti  i dirigenti di aziende
industriali.
   7.  E'  autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui
al  comma  1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di
1.055  milioni  di  euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12,
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione    dell'effettivo   trasferimento   si   tiene   conto
dell'ammontare  complessivo  di  tutte  le disponibilita' finanziarie
della predetta evidenza contabile.
 
          Note all'art. 42:
              -  Il  testo  della  legge  27 dicembre  1953,  n.  967
          (Previdenza  dei  dirigenti  di  aziende  industriali),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953,
          n. 299.
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di
          aziende industriali), e' il seguente:
              "7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
          cui  all'art. 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto
          di  opzione  di  cui  all'art.  1,  comma  23,  della legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  il  massimale  annuo  della base
          contributiva  e  pensionabile  e' stabilito nella misura di
          lire  250  milioni  ed e' rivalutato annualmente sulla base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
              - Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
              "Art.  22 (Composizione del comitato amministratore del
          fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti).  - 1. Il comitato
          amministratore  del fondo pensioni lavoratori dipendenti di
          cui  all'art.  12,  decreto del Presidente della Repubblica
          30 aprile  1970,  n.  639, e' presieduto dal vicepresidente
          dell'Istituto  rappresentante  dei lavoratori dipendenti ed
          e'  composto,  oltre  che  dal  vicepresidente medesimo, da
          cinque  rappresentanti  dei  lavoratori dipendenti e da tre
          rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
          amministrazione,   nominati   dal   consiglio  medesimo,  a
          scrutinio  segreto  ed  a maggioranza assoluta dei voti dei
          componenti,  nonche'  dai  rappresentanti del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del Ministero del
          tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
              2.  In caso di assenza o impedimento del presidente, le
          funzioni  vicarie  sono  assunte  dal  membro  del comitato
          delegato dal presidente stesso.".
              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 12, del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di   privatizzazione  e  valorizzazione  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni di investimento immobiliare), e' il seguente:
              "12.  Il  prezzo per il trasferimento dei beni immobili
          e'  corrisposto  agli  enti previdenziali titolari dei beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. E
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di cui al com-ma 1, lettera a), e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.".