Art. 43. (Norme in materia di ENPALS) 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003: a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS; b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. L'articolo 3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita'. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Contributi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato Fondo, successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e' stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria. 2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale gia' iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, e' confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996. 5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si e' verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la predetta percentuale e' ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato. 8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva e' dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed e' accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. 10. Il settimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT . 11. Per il personale di cui al comma 1, nonche' a coloro che esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. 12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento e' considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornata contributiva. 13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312. 14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore. 15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento e' consentito per un numero di anni non superiore a 10.". - Il testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il seguente: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2%. 3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro venti giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), e' il seguente: "Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il direttore generale. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalita': 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. Con decreto del Ministro deI lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso altro Ente.". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 181 del 1997, e' il seguente: "1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".