Art. 43.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'INPS;
b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa
all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei
criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il
collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad
applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal
seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale
proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggio
delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e
dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di
cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello
sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica,
non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo
percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita'. Tale
quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La
disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le
quali il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico
per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Contributi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato Fondo,
successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e'
stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i
criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al
Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a
carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
gia' iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
e integrazioni, e' confermata nella misura del 10,10 per
cento per la parte a carico dei lavoratori.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al
Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
destinate al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
dei datori di lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per
cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si e' verificata la parificazione
dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
sono stabilite nella medesima misura della corrispondente
aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno
esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento
dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
il predetto importo. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la
predetta percentuale e' ridotta annualmente di 10 punti
percentuali fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di
cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla
retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
2, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la
retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000
l'aliquota contributiva e' dovuta sul massimale di
retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a
ciascuna fascia ed e' accreditato un numero di giorni di
contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata
Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue
superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
parte di retribuzione eccedente il massimale di
retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si
applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5
per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di
lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle
fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di
retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e'
sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera
pensionabile non si prendono in considerazione, per la
parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al
limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il
predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT .
11. Per il personale di cui al comma 1, nonche' a
coloro che esercitano la facolta' di opzione ai sensi
dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), e' stabilita una retribuzione giornaliera di
riferimento pari al massimale annuo di retribuzione
pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a
quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del
numero di giornate individuate dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
di retribuzione inferiore a quella di riferimento e'
considerata utile al fine dell'accreditamento di una
giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che
possono essere accreditate in ogni anno non deve superare
le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'art. 1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale
retributivo e pensionabile si applica un contributo di
solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto
nell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo
nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a
carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60
contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o
accreditati nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli
anni in cui la retribuzione globale percepita dal
lavoratore non superi quattro volte l'importo del
trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi
giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi
giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
accreditamento e' consentito per un numero di anni non
superiore a 10.".
- Il testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il
seguente:
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le
gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed
esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato,
sono tenute a versare al predetto regime un contributo di
solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni
imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti
pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarieta' e'
determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna
gestione. In sede di prima applicazione la misura del
contributo e' pari al 2%.
3. Il contributo e' versato dalle competenti
amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo
pensioni lavoratori dipendenti entro venti giorni dalla
fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
amministrazioni e fondi medesimi.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
di previdenza e assistenza), e' il seguente:
"Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10,
commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalita':
1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta,
rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica
leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in
strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3)
attori generici cinematografici, attori di doppiaggio
cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e
cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori
cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori,
ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e
doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8)
concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici
del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12)
operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto
operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio
televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi,
figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e
parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti,
attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17)
pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19)
operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20)
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli
enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle
scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle
scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli
impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli
viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23)
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
la distribuzione dei films.
Con decreto del Ministro deI lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello
sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi',
integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle
categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati,
per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso
altro Ente.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 181 del 1997, e' il seguente:
"1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI che, alla
data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita'
contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la
pensione e' interamente liquidata secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente, con
applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto
1995, n. 335.".