Art. 43.
                    (Norme in materia di ENPALS)

   1.  Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale
di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003:
a) l'aliquota  di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
   cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
   e'  quella  in  vigore  nel  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti
   dell'INPS;
b) l'ENPALS  non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
   legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la  disciplina  prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
   giugno  1994,  n.  479,  e  successive  modificazioni,  e'  estesa
   all'ENPALS,  con  applicazione,  relativamente  agli  organi,  dei
   criteri  di  composizione  e  di nomina previsti per l'Istituto di
   previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), salvo che per il
   collegio  dei  revisori  dei  conti,  per  il  quale  continua  ad
   applicarsi  la  vigente  disciplina, senza oneri aggiuntivi per la
   finanza pubblica.

   2.  L'articolo  3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal
seguente:
   "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
maggiormente   rappresentative  a  livello  nazionale,  su  eventuale
proposta  dell'ENPALS,  che  provvede  periodicamente ai monitoraggio
delle  figure  professionali  operanti  nel  campo dello spettacolo e
dello  sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati di
cui  al  primo  comma.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  puo'  essere,  altresi',  integrata  o ridefinita, ai sensi
dell'articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
181,  la  distinzione  in  tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
   3.  Al  fine  di  perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso
contributivo,  i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle
categorie  di  cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n.  708,  e  successive  modificazioni,  a  titolo  di cessione dello
sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica,
non  possono  eccedere  il  40  per  cento  dell'importo  complessivo
percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita'. Tale
quota  rimane  esclusa  dalla  base  contributiva  e pensionabile. La
disposizione  si  applica  anche per le posizioni contributive per le
quali  il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   4.  All'articolo  1,  comma  15, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
 
          Note all'art. 43:
              -   Il   testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1997,  n. 182 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  2,  commi  22  e  23,  lettera a),  della  legge
          8 agosto  1995,  n. 335, in materia di regime pensionistico
          per  i  lavoratori  dello  spettacolo iscritti all'ENPALS),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  1  (Contributi).  - 1. A decorrere dal 1 gennaio
          1997  per  il  personale  iscritto  al Fondo pensioni per i
          lavoratori   dello   spettacolo,  istituito  presso  l'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo  (ENPALS),  di  seguito denominato Fondo,
          successivamente  al  31 dicembre  1995,  il  contributo  e'
          stabilito  in  base  all'aliquota  di finanziamento e con i
          criteri  di  ripartizione  in  vigore  nel  Fondo  pensioni
          lavoratori     dipendenti    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al
          Fondo  alla  data  del  31 dicembre  1995,  il contributo a
          carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              3.  Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
          al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
          gia'  iscritto  al  Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
          appartenente  alle  categorie dalla numero 1 alla numero 14
          dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
          legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
          e  integrazioni,  e'  confermata nella misura del 10,10 per
          cento per la parte a carico dei lavoratori.
              4.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1997 sono destinate al
          Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
          finanziamento  delle  prestazioni temporanee a carico della
          gestione  di  cui  all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
          1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 83 in data 9 aprile 1996.
              5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
          fra   l'aliquota   in  vigore  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
          in  vigore  al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
          destinate  al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
          dei  datori  di  lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
          dal  1  gennaio  1997 in misura non superiore allo 0,50 per
          cento  ogni  biennio  fino  a  concorrenza dell'aliquota in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              6.  A  partire  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a
          quello   nel   quale  si  e'  verificata  la  parificazione
          dell'aliquota  contributiva  complessiva a quella in vigore
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria,  le  aliquote
          contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
          sono  stabilite  nella medesima misura della corrispondente
          aliquota     in    vigore    nell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              7.  Nei  confronti  dei  lavoratori  di cui all'art. 2,
          comma  1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
          giornaliera  superiore  a lire 300.000, le imprese potranno
          esercitare  rivalsa  per  un ammontare pari al 40 per cento
          dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
          il  predetto  importo.  A  decorrere dal 1 gennaio 1998, la
          predetta  percentuale  e'  ridotta  annualmente di 10 punti
          percentuali  fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
              8.  Le aliquote contributive dovute per il personale di
          cui  ai  commi  2  e  3,  si  applicano integralmente sulla
          retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
          lire  1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
          2,   quinto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   31 dicembre   1971,   n.   1420,   qualora  la
          retribuzione  giornaliera  sia  superiore  a lire 1.000.000
          l'aliquota   contributiva   e'   dovuta  sul  massimale  di
          retribuzione   giornaliera   imponibile   corrispondente  a
          ciascuna  fascia  ed  e' accreditato un numero di giorni di
          contribuzione,  con  un massimo di otto, secondo l'allegata
          Tabella  A  fino  al  raggiungimento  di 312 giornate annue
          superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
          parte   di   retribuzione   eccedente   il   massimale   di
          retribuzione  imponibile  relativo  a  ciascuna  fascia, si
          applica  un  contributo  di solidarieta' nella misura del 5
          per  cento  di  cui  2,50  per cento a carico del datore di
          lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
              9.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1998 gli importi delle
          fasce  di  retribuzione  giornaliera  e  del  massimale  di
          retribuzione  imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
          rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai ed impiegati, cosi' come calcolato
          dall'ISTAT.
              10.  Il  settimo  comma  dell'art.  12  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e'
          sostituito dal seguente:
              "Ai  fini  del  calcolo  della retribuzione giornaliera
          pensionabile  non  si  prendono  in  considerazione, per la
          parte  eccedente,  le retribuzioni giornaliere superiori al
          limite  di  lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il
          predetto   limite  e'  rivalutato  annualmente  sulla  base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT .
              11.  Per  il  personale  di  cui  al comma 1, nonche' a
          coloro  che  esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi
          dell'art.  1,  comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          appartenente   al   gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera a),  e'  stabilita  una retribuzione giornaliera di
          riferimento   pari   al  massimale  annuo  di  retribuzione
          pensionabile  vigente  tempo  per  tempo nell'assicurazione
          generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
              12.  In  caso  di  retribuzioni giornaliere superiori a
          quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
          giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
          alla  retribuzione  di  riferimento, fino a concorrenza del
          numero  di  giornate  individuate dall'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
          di  retribuzione  inferiore  a  quella  di  riferimento  e'
          considerata   utile  al  fine  dell'accreditamento  di  una
          giornata contributiva.
              13.  Il  numero  delle  giornate  di  contribuzione che
          possono  essere  accreditate in ogni anno non deve superare
          le 312.
              14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
          esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi dell'art. 1,
          comma  23,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano
          applicazione  a  partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni
          di  cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
          335.  Sulle  quote  di  retribuzione eccedenti il massimale
          retributivo  e  pensionabile  si  applica  un contributo di
          solidarieta',   aggiuntivo   rispetto   a  quanto  previsto
          nell'art.  1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo  14 dicembre  1995, n. 579, da versare al Fondo
          nella  misura  del  5  per  cento,  di cui 2,50 per cento a
          carico  del  datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
          lavoratore.
              15.  Ai  soli  fini  dell'acquisizione del diritto alla
          corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
          appartenenti   al  gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera a),  che  possano  far valere annualmente almeno 60
          contributi  giornalieri  effettivi  o  figurativi versati o
          accreditati  nel  Fondo,  e'  accreditato, d'ufficio, negli
          anni   in   cui   la  retribuzione  globale  percepita  dal
          lavoratore   non   superi   quattro   volte  l'importo  del
          trattamento  minimo  in  vigore nell'assicurazione generale
          obbligatoria,   un   numero   massimo   di   60  contributi
          giornalieri,   fino   a   concorrenza   di  120  contributi
          giornalieri   annui   complessivi.   In   ogni   caso  tale
          accreditamento  e'  consentito  per  un  numero di anni non
          superiore a 10.".
              -  Il  testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il
          seguente:
              "Art.  25.  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1986 le
          gestioni    di   previdenza   sostitutive,   esclusive   ed
          esonerative  del regime generale, ad eccezione dello Stato,
          sono  tenute  a versare al predetto regime un contributo di
          solidarieta'  commisurato  all'ammontare delle retribuzioni
          imponibili    dei    singoli   ordinamenti   agli   effetti
          pensionistici.
              2.   La   misura  del  contributo  di  solidarieta'  e'
          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
          con  il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
          caratteristiche  demografiche  ed  economiche  di  ciascuna
          gestione.  In  sede  di  prima  applicazione  la misura del
          contributo e' pari al 2%.
              3.   Il   contributo   e'   versato   dalle  competenti
          amministrazioni  e  fondi pensionistici all'anzidetto fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  entro  venti giorni dalla
          fine  del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
          amministrazioni e fondi medesimi.".
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1994,  n. 479 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  1,  comma  32,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
          di previdenza e assistenza), e' il seguente:
              "Art.  3  (Ordinamento  degli enti). - 1. L'ordinamento
          degli   enti   pubblici  di  cui  al  presente  decreto  e'
          determinato  dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
              2. Sono organi degli enti:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
                d) il collegio dei sindaci;
                e) il direttore generale.
              3.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza  legale
          dell'Istituto;   convoca   e   presiede   il  consiglio  di
          amministrazione;  puo'  assistere alle sedute del consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il  presidente e' nominato ai
          sensi  della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
          di  cui  all'art.  3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri e' adottata su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
              4.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza definisce i
          programmi  e  individua  le  linee  di indirizzo dell'ente;
          elegge  tra  i  rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
          proprio   presidente;   nell'ambito   della  programmazione
          generale,  determina  gli obiettivi strategici pluriennali;
          definisce,  in  sede  di  autoregolamentazione,  la propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con  cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta ed
          economica  gestione  delle  risorse;  emana le direttive di
          carattere   generale   relative   all'attivita'  dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,   nonche'  i  piani  pluriennali  e  i  criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta   giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione;  in  caso  di  non  concordanza  tra i due
          organi,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          provvede    all'approvazione   definitiva.   I   componenti
          dell'organo   di   controllo   interno  sono  nominati  dal
          presidente   dell'ente,   d'intesa   con  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
          e'  composto  da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
          rappresentanza    delle    confederazioni   sindacali   dei
          lavoratori   dipendenti  maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra le
          organizzazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale  dei  datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
          dei  lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
          delle  esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei  quali  in  rappresentanza  dell'Associazione nazionale
          mutilati  ed  invalidi  del lavoro; i restanti ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali  dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  nelle  medesime
          proporzioni  e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti dal
          presente   comma   in   relazione  all'INPS.  Il  consiglio
          dell'IPSEMA  e'  composto da dodici membri scelti secondo i
          criteri predetti.
              5.  Il  consiglio di amministrazione predispone i piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,   il   bilancio  preventivo  ed  il  conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;   delibera  i  piani  d'impiego  dei  fondi
          disponibili  e gli atti individuati nel regolamento interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti     concernenti    l'amministrazione    e    la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di cui all'art. 10, legge
          29 febbraio  1988,  n.  48;  trasmette  trimestralmente  al
          consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza   una  relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo  produttivo  ed  al  profilo  finanziario, nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni  altra  funzione  che  non sia compresa nella sfera di
          competenza  degli  altri  organi dell'ente. Il consiglio e'
          composto  dal  presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
          da  otto  esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per  l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per  l'INPS,  l'INAIL  e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio  sono  scelti  tra persone dotate di riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza.  Il  possesso  dei requisiti e' comprovato da
          apposito  curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione  e'  incompatibile con quella di componente
          del consiglio di vigilanza.
              6.  Il  direttore  generale,  nominato  su proposta del
          consiglio  di  amministrazione,  con  le  procedure  di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          30 aprile  1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12
          della  legge  9 marzo  1989,  n.  88,  partecipa,  con voto
          consultivo,  alle sedute del consiglio di amministrazione e
          puo'  assistere  a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati  e  degli  obiettivi; sovraintende al personale e
          all'organizzazione   dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri  di  cui  agli  articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
          1989, n. 88.
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui   all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto:
                a)  per  l'INPS  e  l'INAIL  da  sette  membri di cui
          quattro  in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  tre in rappresentanza del Ministero
          del tesoro;
                b)  per  l'INPDAP  da  sette  membri  di  cui  tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero del
          tesoro;
                c)  per  l'IPSEMA  da  cinque  membri  di  cui tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
          Uno  dei  rappresentanti  del  Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  svolge  le  funzioni  di presidente. I
          rappresentanti    delle   Amministrazioni   pubbliche,   di
          qualifica   non   inferiore   a  dirigente  generale,  sono
          collocati  fuori  ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente.
              8.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sulla base di designazioni delle confederazioni e
          delle  organizzazioni  di  cui  al comma 4; il consiglio di
          amministrazione  e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
          del  collegio  dei  sindaci  e'  disciplinata dall'art. 10,
          commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              9.  Gli  organi  di  cui  al comma 2, con esclusione di
          quello  di  cui  alla  lettera e), durano in carica quattro
          anni  e  possono essere confermati una sola volta. I membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del  quadriennio,  ancorche' siano stati nominati nel corso
          di  esso  in  sostituzione  di altri dimissionari, decaduti
          dalla carica o deceduti.
              10.   Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i  comitati
          amministratori   delle  gestioni,  fondi  e  casse  di  cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88.  Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
          composto,  oltre  che  dal presidente dell'Istituto, che lo
          presiede,  dai  componenti del consiglio di amministrazione
          scelti  tra  i  dirigenti  della  pubblica amministrazione,
          integrati   da   due   altri  funzionari  dello  Stato,  in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 16 luglio
          1947, n. 708, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  3.  -  Sono  obbligatoriamente iscritti all'Ente
          tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
          nazionalita':
                1)  artisti  lirici;  2)  attori  di prosa, operetta,
          rivista,   varieta'   ed  attrazioni,  cantanti  di  musica
          leggera,   presentatori,   disc-jockey   ed   animatori  in
          strutture  ricettive  connesse  all'attivita' turistica; 3)
          attori   generici  cinematografici,  attori  di  doppiaggio
          cinematografico;  4)  registi  e  sceneggiatori  teatrali e
          cinematografici,  aiuti-registi,  dialoghisti ed adattatori
          cinetelevisivi;   5)   organizzatori  generali,  direttori,
          ispettori,   segretari   di   produzione   cinematografica,
          cassieri,  segretari  di  edizione; 6) direttori di scena e
          doppiaggio;   7)  direttori  d'orchestra  e  sostituti;  8)
          concertisti   e   professori   d'orchestra,  orchestrali  e
          bandisti;  9)  tersicorei,  coristi,  ballerini, figuranti,
          indossatori  e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
          10)  amministratori  di  formazioni artistiche; 11) tecnici
          del  montaggio,  del  suono,  dello  sviluppo e stampa; 12)
          operatori  di  ripresa  cinematografica e televisiva, aiuto
          operatori  e  maestranze cinematografiche, teatrali e radio
          televisive;   13)   arredatori,   architetti,   scenografi,
          figurinisti  teatrali  e  cinematografici; 14) truccatori e
          parrucchieri;   15)  macchinisti  pontaroli,  elettricisti,
          attrezzisti,   falegnami  e  tappezzieri;  16)  sarti;  17)
          pittori,  stuccatori  e  formatori; 18) artieri ippici; 19)
          operatori   di   cabine,   di  sale  cinematografiche;  20)
          impiegati  amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
          imprese   esercenti   pubblici  spettacoli,  dalle  imprese
          radiofoniche  e  televisive, dalle imprese della produzione
          cinematografica,  del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
          maschere,  custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli
          enti  ed  imprese  soprannominati;  21) impiegati ed operai
          dipendenti  dalle  case  da  gioco, dagli ippodromi e dalle
          scuderie  dei  cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
          d'opera  addetti  ai  totalizzatori, o alla ricezione delle
          scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
          le  sale  da  corsa  e  le  agenzie  ippiche;  addetti agli
          impianti  sportivi;  dipendenti dalle imprese di spettacoli
          viaggianti;  22)  calciatori  ed  allenatori di calcio; 23)
          lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
          la distribuzione dei films.
              Con  decreto  del Ministro deI lavoro e delle politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a
          livello  nazionale,  su eventuale proposta dell'ENPALS, che
          provvede   periodicamente   al  monitoraggio  delle  figure
          professionali  operanti  nel campo dello spettacolo e dello
          sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati
          di  cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere,  altresi',
          integrata  o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
          in  tre  gruppi  dei  lavoratori  dello spettacolo iscritti
          all'ENPALS.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
              Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
          dall'obbligo    dell'iscrizione    all'Ente   limitatamente
          all'assicurazione   di   malattia,  gli  appartenenti  alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per  la  loro  prevalente attivita', alla iscrizione presso
          altro Ente.".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 181 del 1997, e' il seguente:
              "1.  Per  i  lavoratori,  iscritti all'INPDAI che, alla
          data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita'
          contributiva  complessiva  di  almeno  18  anni  interi, la
          pensione   e'  interamente  liquidata  secondo  il  sistema
          retributivo   previsto   dalla   normativa   vigente,   con
          applicazione  dell'art.  1,  comma 17, della legge 8 agosto
          1995, n. 335.".