Art. 44.
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e
redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale
cumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai
37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
eta'. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del
pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia'
pensionati di anzianita' alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui
confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui
al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo pari al
30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003,
ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei
predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di
anzianita'. Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono
arrotondate al primo decimale e la loro somma e' arrotondata
all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20
per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e'
nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati
raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il
rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30
novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima
rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto
parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli
adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le
penalita' e le trattenute previste, con i relativi interessi e
sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento
della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato
l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate
all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari
a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma
2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
marzo 2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di
appartenenza. L'interessato puo' comunque optare per il versamento
entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione
in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse
legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30
novembre 2002, il versamento puo' avvenire successivamente al 16
marzo 2003, purche' entro tre mesi dall'inizio del rapporto
lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita'
di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attivita'
lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli
importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i
soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene
effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima
rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma
2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio
avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1 aprile 2003 i comparti interessati
dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe
tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti
pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e
previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli
iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra
committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 72, comma 1, della citata legge n.
388 del 2000, e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di
vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche
se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente.".
- Il testo dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della
citata n. 335 del 1995, e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 domicilio, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione
alla somma versata. I contributi come sopra determinati
sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare
fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo
e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del
comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina
della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno
all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.".
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
335 del 1995, e' il seguente:
"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto
legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati
dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di riferimento per la
determinazione della base pensionabile e' definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita',
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.".