Art. 44.
(Abolizione  del  divieto  di  cumulo  tra  pensioni  di anzianita' e
                         redditi da lavoro)

   1.   A   decorrere  dal  1  gennaio  2003,  il  regime  di  totale
cumulabilita'  tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed esonerative della medesima,
previsto  dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai
37  anni  a  condizione  che  il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
eta'.   I   predetti   requisiti   debbono  sussistere  all'atto  del
pensionamento.
   2.  Gli  iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia'
pensionati  di  anzianita'  alla  data  del 1 dicembre 2002 e nei cui
confronti  trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di  cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui
al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo pari al
30  per  cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003,
ridotta  di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva
e  di  eta'  anagrafica  di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei
predetti  requisiti  in  possesso  alla  data  del  pensionamento  di
anzianita'.  Le  annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono
arrotondate  al  primo  decimale  e  la  loro  somma  e'  arrotondata
all'intero  piu'  vicino.  Se l'importo da versare e' inferiore al 20
per  cento  della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e'
nullo  o  negativo,  ma  alla  data del pensionamento non erano stati
raggiunti  entrambi  i  requisiti  di  cui al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.
La  disposizione  si applica anche agli iscritti che hanno maturato i
requisiti  per  il  pensionamento  di anzianita', hanno interrotto il
rapporto  di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30
novembre  2002;  qualora  essi  non  percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione  di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima
rata  di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003   e'   provvisoria,   si  effettua  un  versamento  provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
   3.  Per  gli  iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto
parziale  o  totale  di  cumulo  e  che  non  hanno  ottemperato agli
adempimenti  previsti  dalla  normativa di volta in volta vigente, le
penalita'  e  le  trattenute  previste,  con  i  relativi interessi e
sanzioni,  non  trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003,  qualora  l'interessato  versi  un importo pari al 70 per cento
della  pensione  relativa  al  mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno   degli   anni  relativamente  ai  quali  si  e'  verificato
l'inadempimento.  A  tal  fine  le  frazioni di anno sono arrotondate
all'unita'  superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari
a  quattro  volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa  ai  mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto  che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma
2.  Se  la  pensione  di  gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento  provvisorio,  e  si  procede  al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
   4.  Gli  importi  di  cui  ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
marzo  2003,  secondo  modalita'  definite dall'ente previdenziale di
appartenenza.  L'interessato  puo'  comunque optare per il versamento
entro  tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione
in  cinque  rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse
legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30
novembre  2002,  il  versamento  puo'  avvenire successivamente al 16
marzo   2003,   purche'  entro  tre  mesi  dall'inizio  del  rapporto
lavorativo,  su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita'
di   pensione   lorda   erogata  prima  dell'inizio  della  attivita'
lavorativa,  con  la  maggiorazione  del  20  per cento rispetto agli
importi  determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i
soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene
effettuato  entro  sessanta  giorni  dalla corresponsione della prima
rata  di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma
2  e  all'ultimo  periodo  del  comma  3, il versamento di conguaglio
avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
   5.   Dalla   data   del  1  aprile  2003  i  comparti  interessati
dell'amministrazione   pubblica,   ed   in   particolare   l'anagrafe
tributaria   e   gli  enti  previdenziali  erogatori  di  trattamenti
pensionistici,    procedono   all'incrocio   dei   dati   fiscali   e
previdenziali  da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute  e  delle  relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
   6.  In  attesa  di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi  contributivi  delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di  finanziamento  e  l'aliquota  di  computo della pensione, per gli
iscritti  alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e  seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni,  che  percepiscono  redditi  da pensione previdenziale
diretta,  sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003
e  di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra
committente  e  lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro  parasubordinato.  Alla  predetta gestione affluisce il 10 per
cento  delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative  di  formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
determinati  criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse.
   7.  Gli  enti  previdenziali  privatizzati  possono  applicare  le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
autonomia  previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.
 
          Note all'art. 44:
              - Il testo dell'art. 72, comma 1, della citata legge n.
          388 del 2000, e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001 le pensioni di
          vecchiaia   e   le   pensioni   liquidate   con  anzianita'
          contributiva  pari  o  superiore  a  quaranta anni a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche
          se  liquidate  anteriormente alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  interamente cumulabili con i
          redditi da lavoro autonomo e dipendente.".
              -  Il  testo  dell'art.  2,  commi 26 e seguenti, della
          citata n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
              27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26  comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero
          dalla   data   di   inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se
          posteriore,  la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
              28.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art. 23
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600 domicilio, che corrispondono compensi comunque
          denominati  anche  sotto forma di partecipazione agli utili
          per  prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
          tenuti  ad  inoltrare  all'INPS,  nei termini stabiliti nel
          quarto  comma  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
          770-D,  con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei
          redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
          b)  a  f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              29.  Il  contributo  alla  gestione  separata di cui al
          comma  26  e'  dovuto  nella  misura percentuale del 10 per
          cento   ed   e'   applicato  sul  reddito  delle  attivita'
          determinato  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta  dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
          dagli     accertamenti     definitivi.     Hanno    diritto
          all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
          ciascun  anno  solare  cui  si  riferisce  il  versamento i
          soggetti  che  abbiano corrisposto un contributo di importo
          non  inferiore  a  quello calcolato sul minimale di reddito
          stabilito  dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
          n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
          di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
          assicurazione  da  accreditare  sono ridotti in proporzione
          alla  somma  versata.  I  contributi come sopra determinati
          sono  attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare
          fino  a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo
          e'  adeguato  con  decreto  del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  l'organo  di  gestione  come definito ai sensi del
          comma 32.
              30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze  e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
          sono  definiti  le modalita' ed i termini per il versamento
          del  contributo  stesso,  prevedendo,  ove  coerente con la
          natura  dell'attivita'  soggetta  al contributo, il riparto
          del   medesimo   nella   misura   di   un  terzo  a  carico
          dell'iscritto  e  di  due  terzi  a  carico del committente
          dell'attivita'   espletata   ai  sensi  del  comma  26.  Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del   contributo   dovuto   per   l'anno   di  riferimento,
          l'eccedenza  e'  computata  in  diminuzione dei versamenti,
          anche   di  acconto,  dovuti  per  il  contributo  relativo
          all'anno    successivo,    ferma   restando   la   facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno  cui  il  credito si riferisce. Per i soggetti che
          non  provvedono  entro i termini stabiliti al pagamento dei
          contributi  ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive  previste  per  la  gestione previdenziale degli
          esercenti attivita' commerciali.
              31.  Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
          ai  commi  26  e  seguenti  si  applicano esclusivamente le
          disposizioni  in  materia di requisiti di accesso e calcolo
          del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
          per  i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
              32.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
          l'assetto  organizzativo  e funzionale della gestione e del
          rapporto  assicurativo  di  cui  ai  commi 26 e seguenti e'
          definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
          commi,  in  base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
          legislativo  30 giugno  1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
          1990,  n.  233, e successive modificazioni ed integrazioni,
          secondo  criteri  di adeguamento alla specifica disciplina,
          anche  in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
          abrogate,  a  decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni
          di  cui  ai  commi  11,  12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  norme  volte ad armonizzare la disciplina
          della  gestione  "Mutualita'  pensioni",  istituita in seno
          all'INPS   dalla   legge  5 marzo  1963,  n.  389,  con  le
          disposizioni  recate  dalla  presente  legge avuto riguardo
          alle  peculiarita'  della  specifica forma di assicurazione
          sulla base dei seguenti principi:
                a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
                b) applicazione del sistema contributivo;
                c) adeguamento  della  normativa a quella prevista ai
          sensi  dei  commi  26  e  seguenti,  ivi compreso l'assetto
          autonomo  della  gestione  con  partecipazione dei soggetti
          iscritti all'organo di amministrazione.".
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              - Il testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              "12.  Nel  rispetto dei principi di autonomia affermati
          dal  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, relativo
          agli   enti   previdenziali  privatizzati,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto   dall'art.  2,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,  la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
          ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
          esito  alle  risultanze  e in attuazione di quanto disposto
          dall'art.  2,  comma 2, del predetto decreto, sono adottati
          dagli  enti  medesimi  provvedimenti  di  variazione  delle
          aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
          di  rendimento  o  di ogni altro criterio di determinazione
          del  trattamento  pensionistico  nel rispetto del principio
          del  pro  rata  in  relazione alle anzianita' gia' maturate
          rispetto  alla  introduzione  delle modifiche derivanti dai
          provvedimenti  suddetti.  Nei  regimi pensionistici gestiti
          dai  predetti  enti,  il  periodo  di  riferimento  per  la
          determinazione  della  base  pensionabile  e' definito, ove
          inferiore,  secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
          per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
          e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
          dell'accesso  ai  pensionamenti  anticipati  di anzianita',
          trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui all'art. 1,
          commi  25  e  26,  per  gli  enti  che  gestiscono forme di
          previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
          gli  altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
          sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente
          legge.".