Art. 45.
  (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)

   1.  In  sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori
artigiani   iscritti   nei   relativi   albi   provinciali,   qualora
impossibilitati   per   causa   di  forza  maggiore  all'espletamento
dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  i  coltivatori diretti iscritti
negli  elenchi  provinciali,  ai  fini  della  raccolta  di  prodotti
agricoli,  possono  avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente,  di  collaborazioni  occasionali di parenti entro il secondo
grado  aventi  anche il titolo di studente per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. E' fatto comunque
obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria  contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
   2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, da emanare ai sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definite  le modalita' di attuazione del presente articolo, con
indicazione  delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e'
possibile  avvalersi  delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche'
le modalita' di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le
suddette  modalita'  di  attuazione  e cause di forza maggiore devono
essere  definite  in  modo  che  l'onere  conseguente  a carico della
finanza  pubblica  non  sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2003.
 
          Note all'art. 45:
              -  La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".