Art. 46.
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate
all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla
ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le
finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo,
assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli
interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno
il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore
delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto
della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate
alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto
delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di
finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i
livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il
territorio nazionale.
4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e
della valutazione dei Costi, dei rendimenti e dei risultati dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,
secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti
destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati
all' entrata del bilancio delloStato per la successiva assegnazione
al Fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie
della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti
nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel
mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti
preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli
anziani non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima,
per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decrto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 46:
- Il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.".
- Il testo dell'art. 80, comma 17, della citata legge
n. 388 del 2000, e' il seguente:
"17. Con effetto dal 1 gennaio 2001, il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1, e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Per l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 si veda la nota all'art. 41.