Art. 46.
(Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali.  Finanziamento  della
                   federazione maestri del lavoro)

   1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59,  comma  44,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  e'  determinato  dagli  stanziamenti previsti per gli
interventi   disciplinati  dalle  disposizioni  legislative  indicate
all'articolo  80,  comma  17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  e  dagli  stanziamenti  previsti  per gli
interventi,   comunque   finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo,
disciplinati  da  altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di destinazione.
   2.  Il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma 1 per le
finalita'   legislativamente  poste  a  carico  del  Fondo  medesimo,
assicurando    prioritariamente   l'integrale   finanziamento   degli
interventi  che  costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno
il  10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore
delle  famiglie  di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto
della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
   3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche  sociali,  tenendo  conto delle risorse ordinarie destinate
alla  spesa  sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto
delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per l'intero sistema di
finanza      pubblica     dal     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono determinati i
livelli  essenziali  delle  prestazioni  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale.
   4.  Le  modalita'  di esercizio del monitoraggio, della verifica e
della  valutazione  dei  Costi,  dei  rendimenti  e dei risultati dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,
secondo  criteri  di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   5.  In  caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti
destinatari  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono  state  assegnate,  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati
all'  entrata  del bilancio delloStato per la successiva assegnazione
al Fondo di cui al comma 1.
   6.  Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie
della  federazione  dei  maestri  del  lavoro  d'Italia,  consistenti
nell'assistenza  ai  giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel
mondo  del  lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti
preposti  alla  difesa  civile,  alla  protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli
anziani  non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima,
per  il  triennio  2003-2005,  un  contributo  annuo di 260.000 euro.
All'onere  derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a
carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decrto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
          Note all'art. 46:
              -  Il  testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.".
              -  Il  testo dell'art. 80, comma 17, della citata legge
          n. 388 del 2000, e' il seguente:
              "17. Con effetto dal 1 gennaio 2001, il Fondo nazionale
          per  le  politiche  sociali  di  cui all'art. 59, comma 44,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  e'  determinato dagli stanziamenti previsti
          per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
          legislative, e successive modificazioni:
                a) testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
                b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
                c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
                d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                e) decreto-legge  27 maggio 1994, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
                f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
                g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
                h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
                i) art.  59,  comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449;
                l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
                m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
                o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
                p) articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
                q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
                r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
                r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
                r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
                -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1, e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Per  l'art.  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148 si veda la nota all'art. 41.