Art. 47. (Finanziamento di interventi per la formazione professionale) 1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
Note all'art. 47: - Il testo dell'art. 80, comma 4, della citata legge n. 448 del 1998, e' il seguente: "4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.". - Il testo dell'art. 118, comma 16, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "16. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".