Art. 47.
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la
destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e
di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 80, comma 4, della citata legge n.
448 del 1998, e' il seguente:
"4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al
finanziamento degli interventi di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione
professionale.".
- Il testo dell'art. 118, comma 16, della citata legge
n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
"16. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".