Art. 47.
    (Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

   1.   Nell'ambito   delle   risorse   preordinate   sul  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinati   i  criteri  e  le  modalita'  per  la
destinazione  dell'importo  aggiuntivo  di  1 milione di euro, per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   2.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e
di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
 
          Note all'art. 47:
              - Il testo dell'art. 80, comma 4, della citata legge n.
          448 del 1998, e' il seguente:
              "4.  Nell'ambito  del  fondo  per  l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al
          finanziamento   degli   interventi   di   cui   alla  legge
          14 febbraio   1987,   n.   40,  in  materia  di  formazione
          professionale.".
              -  Il testo dell'art. 118, comma 16, della citata legge
          n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              "16.  Il Ministero del lavoro della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno  2001  e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
          le      attivita'      di     formazione     nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".