Art. 48.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono
essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di
cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti
comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed
iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei
gestori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali puo' disporne la sospensione
dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e'
istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione
all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e'
composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle
regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali,";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25
della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo
da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti
dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo
medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al
50 per cento per il 2003.";
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
al comma 10".
2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano
i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dei commi dell'art. 118 della
citata legge n. 388 del 2000 come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi . Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
trasmessi regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi
afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per la formazione continua con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di
ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale
dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (lSFOL). Ai
componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne'
rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'lNPS, che
provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di
lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma
2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi
e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli
stessi, mediante acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo o di cui al quarto comma dell'art.
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. (Comma abrogato).
8. In caso di omissione anche parziale del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978.
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in
riferimento al numero degli enti e dei lavoratori
interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita'
per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture
formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazioni al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999. n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali:
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui comma 12, l'INPS continua
ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono esseredestinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".
- Il testo dell'art. 25, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e' il seguente:
"Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
20 dicembre 1977. .".
- Il testo dell'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e'
il seguente:
"2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera d),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a
decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di
gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la
continuita' degli interventi di cui all'art. 9 del citato
decreto - legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di
lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
- Il testo dell'art. 36 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche [codice civile 12, 600] sono regolati
dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
conferita la presidenza o la direzione [codice civile 41;
c.p.c. 19, 75, 78, 145].".
- Il testo degli articoli 1 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 1 (Procedimento per l'acquisto della personalita'
giuridica). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalita' giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche, istituito presso le
prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona
giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai
quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e'
presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano
copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di
presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano
state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo
scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti
adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda il prefetto provvede
all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative
all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
documenti. Se nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende
negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per
testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al
comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sentito il
Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il
riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle
materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere
della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza
del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".
"Art. 9 (Norme speciali). - 1. Le norme del presente
regolamento sono applicabili ai procedimenti di
riconoscimento delle associazioni previste dall'art. 10
della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto
disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente
riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese
con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti
trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali
derogatorie rispetto alla disciplina delle persone
giuridiche di cui al libro 1, titolo II, del codice civile,
alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del
presente regolamento".