Art. 48.
        (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

   1.  All'articolo  118  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza con la programmazione
regionale  e  con  le  funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione  professionale  continua,  in  un'ottica di competitivita'
delle  imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono
essere  istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura,  del  terziario  e dell'artigianato, nelle forme di
cui  al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione  continua,  nel  presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori  diversi,  nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di  un'apposita  sezione  relativa  ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti  possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  dirigenti
comparativamente  piu'  rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno  dei  fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo   tra   le  parti,  si  possono  articolare  regionalmente  o
territorialmente.  I  fondi  possono  finanziare  in tutto o in parte
piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali o individuali
concordati   tra   le  parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori
iniziative  propedeutiche  e  comunque  direttamente connesse a detti
piani  concordate  tra  le parti. I progetti relativi a tali piani ed
iniziative  sono  trasmessi  alle  regioni  ed alle province autonome
territorialmente   interessate  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito  delle  rispettive  programmazioni. Ai fondi afferiscono,
progressivamente  e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito  dall'articolo  25,  quarto  comma, della legge 21 dicembre
1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,  relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
   2.   L'attivazione   dei  fondi  e'  subordinata  al  rilascio  di
autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma  1  dei  criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento   dei  fondi  medesimi  e  della  professionalita'  dei
gestori,  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso  di  irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle    politiche    sociali    puo'    disporne    la   sospensione
dell'operativita'  o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente  del  collegio  dei  sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Presso  lo stesso Ministero e'
istituito,  con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con  il  compito  di  elaborare  proposte  di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine   alle   attivita'   svolte  dai  fondi,  anche  in  relazione
all'applicazione  delle  suddette  linee-guida.  Tale Osservatorio e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche   sociali,   dal   consigliere  di  parita'  componente  la
Commissione  centrale  per  l'impiego,  da  due  rappresentanti delle
regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche'  da  un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale.   Tale  Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
   3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai fondi effettuano il
versamento  del  contributo  integrativo di cui all'articolo 25 della
legge  n.  845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato  dal  datore  di  lavoro,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo  66,  comma  2,  della  legge  17  maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni  o  disdette  avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso  Istituto  provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi  e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali,";
   b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.   Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla  base  di  accordi
interconfederali  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come   soggetto   giuridico   di   natura   associativa  ai  sensi
   dell'articolo 36 del codice civile;
b) come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica ai sensi degli
   articoli  1  e  9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
   della  Repubblica  10  febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
   del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il  comma  8 e' sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
   anche  parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25
   della  legge  n.  845  del  1978,  il datore di lavoro e' tenuto a
   corrispondere  il  contributo  omesso  e le relative sanzioni, che
   vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
   2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo
   da  destinare  ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti
   dal  contributo  integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21
   dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al Fondo di cui all'articolo
   medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al
   50 per cento per il 2003.";
f) il  comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
   per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
   maggio 1999, n. 144, sono:
a) per  il  75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
   25   della   legge  n.  845  del  1978,  per  finanziare,  in  via
   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,  territoriali  o
   settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per  il  restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
   fondi,  a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
   del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze,  sono determinati i termini ed i
   criteri  di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
   al comma 10".

   2.  I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano
i  propri  atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.
 
          Note all'art. 48:
              -  Si  riporta  il  testo dei commi dell'art. 118 della
          citata  legge  n.  388 del 2000 come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.   118   (Interventi   in  materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi  comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
          di  promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
          e  con  le  funzioni  di indirizzo attribuite in materia al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
          della  formazione  professionale  continua, in un'ottica di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei  lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario  e  dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
          6,  fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali per la
          formazione   continua,  nel  presente  articolo  denominati
          "fondi  .  Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di  un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I fondi
          relativi  ai  dirigenti  possono essere costituiti mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative,  oppure  come apposita sezione all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.  I fondi, previo
          accordo  tra  le  parti  possono articolare regionalmente o
          territorialmente.  I fondi possono finanziare in tutto o in
          parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
          individuali   concordati  tra  le  parti  sociali,  nonche'
          eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e comunque
          direttamente  connesse  a  detti  piani  concordate  tra le
          parti.  I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
          trasmessi     regioni    ed    alle    province    autonome
          territorialmente  interessate  affinche'  ne possano tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi
          afferiscono,  progressivamente e secondo le disposizioni di
          cui  al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
          del  contributo  integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
          comma,  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
          modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono
          a ciascun fondo.
              2.  L'attivazione  dei fondi e' subordinata al rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali,  previa verifica della conformita' alle
          finalita'  di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
          organi   e  delle  strutture  di  funzionamento  dei  fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del  lavoro  e delle politiche sociali esercita altresi' la
          vigilanza  ed  il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
          caso  di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  puo'  disporne  la
          sospensione  dell'operativita' o il commissariamento. Entro
          tre  anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali   effettuera'  una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente   del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato  dal
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
          stesso  Ministero  e'  istituito, con decreto ministeriale,
          senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
          l'"Osservatorio  per  la formazione continua con il compito
          di   elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso  la
          predisposizione  di  linee-guida  e  di  esprimere pareri e
          valutazioni  in  ordine  alle  attivita'  svolte dai fondi,
          anche   in   relazione   all'applicazione   delle  suddette
          linee-guida.   Tale   Osservatorio   e'   composto  da  due
          rappresentanti  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   dal   consigliere   di   parita'  componente  la
          Commissione  centrale  per l'impiego, da due rappresentanti
          delle  regioni  designati dalla Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  da  un  rappresentante di
          ciascuna    delle   confederazioni   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano    nazionale.    Tale    Osservatorio    si    avvale
          dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
          formazione   professionale   dei   lavoratori  (lSFOL).  Ai
          componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne'
          rimborso spese per l'attivita' espletata.
              3.   I   datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi
          effettuano  il versamento del contributo integrativo di cui
          all'art.  25  della  legge  n.  845  del 1978 all'lNPS, che
          provvede  a  trasferirlo  al  fondo  indicato dal datore di
          lavoro,  fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma
          2,  della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi
          e'  fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni
          o  disdette  avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
          stesso  Istituto  provvede  a  disciplinare le modalita' di
          adesione  ai  fondi  e  di trasferimento delle risorse agli
          stessi, mediante acconti bimestrali.
              4.  Nei  confronti  del contributo versato ai sensi del
          comma  3,  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al
          quarto  comma  dell'art.  25  della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni.
              5.   Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che  non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo  integrativo  o di cui al quarto comma dell'art.
          25  della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e successive
          modificazioni,  secondo  le  modalita'  vigenti prima della
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Ciascun  fondo  e'  istituito sulla base di accordi
          interconfederali  stipulati  dalle organizzazioni sindacali
          dei   datori   di   lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
                a)  come  soggetto giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
                b)  come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
          sensi  degli  articoli  1  e  9  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n.  361,  concessa  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali.
              7. (Comma abrogato).
              8.  In  caso di omissione anche parziale del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978.
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso   e   le  relative  sanzioni,  che  vengono  versate
          dall'INPS al fondo prescelto.
              9.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini e condizioni per il concorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.
              Le  disponibilita'  sono ripartite su base regionale in
          riferimento   al   numero   degli  enti  e  dei  lavoratori
          interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita'
          per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
          i  requisiti  previsti per l'accreditamento delle strutture
          formative   ai   sensi  dell'accordo  sancito  in  sede  di
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano del
          18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
              10.  A  decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
          cento  la  quota  del  gettito  complessivo da destinare ai
          fondi  a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti dal
          contributo  integrativo  di  cui  all'art.  25  della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo  medesimo.  Tale  quota e' stabilita al 30 per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed i
          criteri  di  destinazioni al finanziamento degli interventi
          di  cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  dell'importo  aggiuntivo  di lire 25 miliardi per
          l'anno 2001.
              12.  Gli  importi  previsti  per  gli  anni 1999 e 2000
          dall'art.  66, comma 2, della legge 17 maggio 1999. n. 144,
          sono:
                a) per  il  75 per cento assegnati al Fondo di cui al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in   via   prioritaria   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali:
                b)  per  il  restante  25  per  cento accantonati per
          essere   destinati   ai   fondi,   a   seguito  della  loro
          istituzione.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, sono determinati i termini
          ed  i  criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di cui al
          presente comma ed al comma 10.
              13.  Per le annualita' di cui comma 12, l'INPS continua
          ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
          per   l'attuazione   delle  politiche  comunitarie  di  cui
          all'art.  5  della  legge  16 aprile  1987,  n.  183, ed il
          versamento  stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma.
              14.  Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
          oneri  ricadono  su  fondi comunitari, gli enti pubblici di
          ricerca  sono  autorizzati  a  procedere ad assunzioni o ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi. La presente disposizione si applica anche ai
          programmi  o  alle attivita' di assistenza tecnica in corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
              15.  Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi    antecedenti   la   programmazione   comunitaria
          1989-1993  dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del  Fondo  di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono  esseredestinati  alla copertura di oneri derivanti
          dalla  responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro ai
          sensi della normativa comunitaria in materia.
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno  2001  e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
          le      attivita'      di     formazione     nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".
              -  Il testo dell'art. 25, della legge 21 dicembre 1978,
          n. 845, e' il seguente:
              "Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I    due   terzi   delle maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita'  europee numero 71/66/CEE del 1
          febbraio  1971,  modificata  dalla  decisione n. 77/801/CEE
          20 dicembre 1977. .".
              - Il testo dell'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
          1999,  n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), e'
          il seguente:
              "2.  In  attuazione  dell'art. 17, comma 1, lettera d),
          della   legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e'  stabilita  a
          decorrere  dall'anno  1999 in lire 200 miliardi la quota di
          gettito  dei  contributi  di  cui  all'art. 9, comma 5, del
          decreto  -  legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
          1,   lettera   d).   Conseguentemente,  per  assicurare  la
          continuita'  degli  interventi di cui all'art. 9 del citato
          decreto - legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di
          lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
              -  Il  testo  dell'art.  36  del  codice  civile  e' il
          seguente:
              "Art.   36   (Ordinamento   e   amministrazione   delle
          associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e
          l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come
          persone  giuridiche  [codice  civile 12, 600] sono regolati
          dagli accordi degli associati.
              Le  dette  associazioni possono stare in giudizio nella
          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
          conferita  la  presidenza o la direzione [codice civile 41;
          c.p.c. 19, 75, 78, 145].".
              -  Il  testo  degli  articoli  1  e  9  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  10 febbraio  2000,  n.  361
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti   di   riconoscimento  di  persone  giuridiche
          private   e   di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
          costitutivo  e  dello  statuto (n. 17 dell'allegato 1 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "Art. 1 (Procedimento per l'acquisto della personalita'
          giuridica). -  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
          9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
          registro  delle  persone  giuridiche,  istituito  presso le
          prefetture.
              2.  La  domanda  per  il  riconoscimento di una persona
          giuridica,  sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai
          quali   e'   conferita   la  rappresentanza  dell'ente,  e'
          presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
          la  sede  dell'ente.  Alla  domanda  i richiedenti allegano
          copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello statuto. La
          prefettura  rilascia  una  ricevuta  che attesta la data di
          presentazione della domanda.
              3.  Ai  fini del riconoscimento e' necessario che siano
          state  soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
          o  di  regolamento  per  la  costituzione dell'ente, che lo
          scopo  sia  possibile  e lecito e che il patrimonio risulti
          adeguato alla realizzazione dello scopo.
              4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
          da idonea documentazione allegata alla domanda.
              5.  Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
          presentazione    della   domanda   il   prefetto   provvede
          all'iscrizione.
              6.  Qualora  la  prefettura  ravvisi  ragioni  ostative
          all'iscrizione   ovvero   la  necessita'  di  integrare  la
          documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
          5,  ne  da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
          nei  successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
          documenti.  Se  nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
          prefetto  non  comunica  ai richiedenti il motivato diniego
          ovvero  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
          negata.
              7.  Il  riconoscimento  delle  fondazioni istituite per
          testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
          caso  di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
          presentazione della domanda.
              8.  Le  prefetture  istituiscono  il registro di cui al
          comma  1,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento.
              9.  Le  prefetture  e  le  regioni provvedono, ai sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
          e delle informazioni.
              10.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, sentito il
          Ministro  dell'interno,  sono  determinati i casi in cui il
          riconoscimento  delle  persone giuridiche che operano nelle
          materie  di  competenza  del  Ministero  per  i  beni  e le
          attivita'  culturali  e'  subordinato  al preventivo parere
          della  stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
          sessanta  giorni  dalla richiesta del prefetto. In mancanza
          del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".
              "Art.  9  (Norme  speciali). - 1. Le norme del presente
          regolamento    sono    applicabili   ai   procedimenti   di
          riconoscimento  delle  associazioni  previste  dall'art. 10
          della  legge  20 maggio  1985,  n.  222, fatto salvo quanto
          disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
              2.  Nulla  e'  innovato  nella  disciplina  degli  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti, in base alla legge
          20 maggio  1985,  n.  222,  nonche'  degli  enti civilmente
          riconosciuti  in  base alle leggi di approvazione di intese
          con  le  confessioni  religiose ai sensi dell'art. 8, terzo
          comma,  della  Costituzione.  Nei  confronti  di  tali enti
          trovano   applicazione   le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 3 e 4.
              3.  Sono  fatte  comunque salve le altre norme speciali
          derogatorie   rispetto   alla   disciplina   delle  persone
          giuridiche di cui al libro 1, titolo II, del codice civile,
          alle  relative  disposizioni di attuazione e alle norme del
          presente regolamento".