Art. 49.
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia,
sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti
reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni
pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni
rilasciate dalla competente autorita' estera. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le
certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere
sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto
e' maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione
dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione di apposita
verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le
economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno
specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate
all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in
materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.
Note all'art. 49:
- Il testo dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n.
137 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) e' il seguente:
"Art. 5 (Autorizzazione di spesa). - Ai fini
dell'applicazione dell'art. 1 e' autorizzata la spesa di
lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90
miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004
fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai
sensi dell'art. 3.".