Art. 49.
(Accertamenti   sui   redditi  prodotti  all'estero  e  finanziamento
                      indennizzi ex Jugoslavia)

   1.  I  redditi  prodotti  all'estero  che,  se prodotti in Italia,
sarebbero  considerati  rilevanti  per  l'accertamento  dei requisiti
reddituali,   da  valutare  ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni
pensionistiche,  devono essere accertati sulla base di certificazioni
rilasciate   dalla  competente  autorita'  estera.  Con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
italiani  nel  mondo,  sono  definite  le equivalenze dei redditi, le
certificazioni  e  i  casi  in  cui  la  certificazione  puo'  essere
sostituita  da  autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto
e'   maturato   entro   il   31   dicembre   2002  la  certificazione
dell'autorita'  estera  sara'  acquisita  in  occasione  di  apposita
verifica  reddituale  da  effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le
economie  derivanti  dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno
specifico  fondo  presso  l'INPS,  per essere successivamente versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e   quindi   destinate
all'incremento  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 5
della  legge  29  marzo  2001,  n.  137,  concernente disposizioni in
materia  di  indennizzi  a  cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.
 
          Note all'art. 49:
              -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n.
          137  (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno) e' il seguente:
              "Art.   5   (Autorizzazione   di   spesa).  -  Ai  fini
          dell'applicazione  dell'art.  1  e' autorizzata la spesa di
          lire  140  miliardi  nel  2001,  170  miliardi nel 2002, 90
          miliardi  nel  2003,  e di 40 miliardi a decorrere dal 2004
          fino  ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai
          sensi dell'art. 3.".