Art. 49. (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia) 1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorita' estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.
Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 5 (Autorizzazione di spesa). - Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'art. 3.".