Art. 50. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili) 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' sostituito dal seguente: "1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente: "1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda". 3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito del Fondo. 4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita' gia' riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra' essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita' con la quale l'interessato dovra' fornire le indicazioni sull'attivita' che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita'. L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato. 5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2002. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attivita' in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 1-bis. I lavoratori rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda. 2. Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'art. 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997. 3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, a al decreto ministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1998: a) art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6; b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8; c) art. 3, commi 2 e 3; d) art. 4; e) art. 5; f) art. 6; g) art. 9; h) art. 11". - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998 (Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. - Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e' il seguente: "Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono al lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. 3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure: a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata; b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui all'art. 9 - septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996; c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. 5 - bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto. 6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma l, lettera b), potra' avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica. 7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999. 8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 5". - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, e' il seguente: "1. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Ad essi e' concesso un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50 per cento dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, cosi' come determinato dall'INPS ai sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato all'INPS in rate annuali, previa richiesta dell'istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico del lavoratore che puo' versarla in rate mensili, per tutto il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con l'erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al seguente comma 2. 2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva anzianita' contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3 seguente, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori puo' essere erogato l'importo integrativo di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999". - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto - legge n. 148 del 1993 si veda la nota all'art. 41. - Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, e' il seguente: "5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialita', a prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresi' l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica soluzione. Il predetto incentivo e' riconosciuto anche in caso di avvio di nuove societa' operative, qualora il lavoratore vi partecipi in qualita' di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1". - Il testo dell'art. 78, comma 6, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto all'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997". - Il testo dell'art. 78, comma 31, della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e la competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.".