Art. 50.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per
prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma
1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta
una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra'
comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui
all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il
trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle
disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori
destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale
maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1
dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1,
ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente
al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio
2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le
disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono
presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003,
mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e
tasso agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo
a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma
di 5,16 milioni di euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito
del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in
attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie con
oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano
richiesta per intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma,
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per
associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione
anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a
tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita' gia' riscosse alla
data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei
lavoratori socialmente utili. La domanda dovra' essere corredata da
una apposita dichiarazione di responsabilita' con la quale
l'interessato dovra' fornire le indicazioni sull'attivita' che
intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova
attivita'. L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio
2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e
2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni
2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono
attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e
subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5,
pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per
l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni
per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10
milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle
attivita' in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per
l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai
soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per
prestazioni in attivita' socialmente utili e relative
prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre
2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e'
riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento
pensionistico spettante in relazione all'anzianita'
contributiva posseduta alla data della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 giugno
1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore
all'ammontare dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1,
spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di
decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i benefici previsti dall'art. 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui
al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei
requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio
viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate
dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del citato
decreto ministeriale 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
1-bis. I lavoratori rientranti nella fattispecie di cui
al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui
al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a
pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello nel corso del quale maturano i
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, determinati come
indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia'
maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003,
entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei
loro confronti cessano di trovare applicazione le
disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
entro il quale possono presentare la relativa domanda.
2. Con appositi decreti interministeriali, possono
essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste
dall'art. 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove
previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni
statali di volta in volta interessate, finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di
lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni
stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili di cui al decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, a al
decreto ministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo. In
particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo n. 468/1998:
a) art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3,
comma 4 e comma 6;
b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) art. 3, commi 2 e 3;
d) art. 4;
e) art. 5;
f) art. 6;
g) art. 9;
h) art. 11".
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998 (Misure per favorire la
ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei
requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei
lavori socialmente utili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e' il seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si riferiscono al lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere
relativo al proseguimento volontario della contribuzione
ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione
del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'art. 9 - septies del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito
dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
5 - bis. I contributi previsti ai sensi della lettera
c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma l, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
21 maggio 1998, e' il seguente:
"1. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente
decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o
vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo
mancante. Ad essi e' concesso un contributo a fondo
perduto, a valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50
per cento dell'onere relativo al proseguimento volontario
della contribuzione, cosi' come determinato dall'INPS ai
sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato
all'INPS in rate annuali, previa richiesta dell'istituto
medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori
interessati e indicati nella richiesta medesima. La
rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico
del lavoratore che puo' versarla in rate mensili, per tutto
il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con
l'erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al
seguente comma 2.
2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla
contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in
pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento
pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva
anzianita' contributiva dimostrabile al momento della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
al comma 3 seguente, per il periodo mancante al
raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta
raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento
pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori
possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 2,
lettera d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai
predetti lavoratori puo' essere erogato l'importo
integrativo di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, fermo restando quanto
stabilito dal comma 6 del medesimo articolo".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' il seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1 gennaio 1998 al
31 dicembre 1999".
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto
- legge n. 148 del 1993 si veda la nota all'art. 41.
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998, e' il seguente:
"5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di
aver avviato forme di autoimpiego o di
microimprenditorialita', a prescindere dai casi di cui al
comma 1, spetta altresi' l'incentivo di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene
erogato in unica soluzione.
Il predetto incentivo e' riconosciuto anche in caso di
avvio di nuove societa' operative, qualora il lavoratore vi
partecipi in qualita' di socio. In tali casi la cooperativa
di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori,
agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1".
- Il testo dell'art. 78, comma 6, della citata legge n.
388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli
altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto all'art.
7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del
1997".
- Il testo dell'art. 78, comma 31, della citata legge
n. 388 del 2000, e' il seguente:
"31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalita' che
assicurino la trasparenza e la competitivita' degli
affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249
miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.".