Art. 50.
        (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

   1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
   "1.   Ai  soggetti  aventi  titolo  all'assegno  di  utilizzo  per
prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma
1,  in  possesso  alla  data  del  31  dicembre 2003 dei requisiti di
ammissione  alla  contribuzione  volontaria  di  cui all'articolo 12,
comma  5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e  successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici  vigenti  alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta
una  indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione  all'anzianita'  contributiva  posseduta  alla  data  della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse  preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  141  del  19  giugno  1998. Tale indennita' non potra'
comunque   essere   inferiore   all'ammontare   dell'assegno  di  cui
all'articolo  4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla  data  di  decorrenza  del  predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari  non  spettano  i  benefici previsti dall'articolo 12 del
citato   decreto   legislativo   n.   468   del  1997,  e  successive
modificazioni,  con  esclusione  di  quelli di cui al comma 5-bis del
medesimo  articolo.  Al  raggiungimento  dei  requisiti pensionistici
richiesti  dalla  disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il
trattamento   provvisorio   viene   rideterminato  sulla  base  delle
disposizioni   recate   dalla   disciplina  medesima.  Ai  lavoratori
destinatari  delle disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche  le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998".
   2.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
   "1-bis.  I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1,  per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono  presentare  apposita  domanda,  a  pena  di  decadenza, entro
l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel corso del quale
maturano  i  requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui  all'articolo  12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1
dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1,
ovvero,  qualora  abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente
al  1  gennaio  2003,  entro  il termine di decadenza del 28 febbraio
2003.   Nei   loro  confronti  cessano  di  trovare  applicazione  le
disposizioni  in  materia  di attivita' socialmente utili a decorrere
dal  primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono
presentare la relativa domanda".
   3.  Per  facilitare  la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili  di  cui  all'  articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio  2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003,
mutui   a   tasso   agevolato  stabilito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali.  Il differenziale tra tasso ordinario e
tasso  agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo
a  carico  del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma
di  5,16 milioni di euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito
del Fondo.
   4.  I  lavoratori  aventi  titolo,  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  all'assegno  di  utilizzo per prestazioni in
attivita'  socialmente  utili  e  relative prestazioni accessorie con
oneri  a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano
richiesta   per   intraprendere   un'attivita'  lavorativa  autonoma,
dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per
associarsi   in   cooperativa,  possono  ottenere  la  corresponsione
anticipata  del  predetto  assegno  che  sarebbe loro spettato fino a
tutto  il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita' gia' riscosse alla
data  della  domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei
lavoratori  socialmente  utili. La domanda dovra' essere corredata da
una   apposita   dichiarazione   di   responsabilita'  con  la  quale
l'interessato   dovra'  fornire  le  indicazioni  sull'attivita'  che
intende  intraprendere,  precisando  la  data  di  inizio della nuova
attivita'.  L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo  3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale   21  maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio
2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
   5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come  modificato  dall'articolo  2-bis, comma 1, del decreto-legge 11
giugno  2002,  n.  108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio  2002,  n.  172,  le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e
2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e limitatamente agli anni
2001,  2002  e  2003".  Gli  interventi di cui al presente comma sono
attivabili   nei   limiti   di  2.789.000  euro  per  l'anno  2003  e
subordinatamente   al   rispetto  delle  disposizioni  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2002.
   6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5,
pari  ad  euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per
l'anno  2004,  ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni
per  l'anno  2006,  ad  euro  23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10
milioni  per  l'anno  2008,  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
   7.  Le  istituzioni  scolastiche proseguono nell'affidamento delle
attivita'  in  base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78,  comma  31,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per
l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
 
          Note all'art. 50:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  10  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai
          soggetti   aventi   titolo   all'assegno  di  utilizzo  per
          prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili  e  relative
          prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
          all'art.  1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre
          2003   dei   requisiti  di  ammissione  alla  contribuzione
          volontaria  di  cui  all'art.  12, comma 5, lettera a), del
          citato  decreto  legislativo  n. 468 del 1997, e successive
          modificazioni,  determinati  con  riferimento  ai requisiti
          pensionistici  vigenti  alla  data  del  1 gennaio 2003, e'
          riconosciuta  una  indennita'  commisurata  al  trattamento
          pensionistico   spettante   in   relazione   all'anzianita'
          contributiva   posseduta   alla   data   della  domanda  di
          ammissione  alla contribuzione volontaria, nel limite delle
          risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale  21 maggio  1998,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 41 del 19 giugno
          1998.  Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore
          all'ammontare  dell'assegno  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          spettante  alla  data della suddetta domanda. Dalla data di
          decorrenza   del   predetto   trattamento   provvisorio  ai
          beneficiari  non  spettano i benefici previsti dall'art. 12
          del   citato   decreto  legislativo  n.  468  del  1997,  e
          successive  modificazioni,  con esclusione di quelli di cui
          al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei
          requisiti  pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
          alla  data  del  1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio
          viene  rideterminato  sulla  base delle disposizioni recate
          dalla  disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le
          disposizioni  di  cui  all'art.  2, commi 1 e 2, del citato
          decreto ministeriale 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale.
              1-bis. I lavoratori rientranti nella fattispecie di cui
          al  comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui
          al  medesimo  comma,  devono presentare apposita domanda, a
          pena   di   decadenza,   entro  l'ultimo  giorno  del  mese
          successivo   a  quello  nel  corso  del  quale  maturano  i
          requisiti  di  ammissione  alla contribuzione volontaria di
          cui   all'art.   12,   comma 5,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  determinati come
          indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia'
          maturato  detti  requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003,
          entro  il  termine  di  decadenza del 28 febbraio 2003. Nei
          loro   confronti   cessano   di   trovare  applicazione  le
          disposizioni  in  materia  di attivita' socialmente utili a
          decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello
          entro il quale possono presentare la relativa domanda.
              2.  Con  appositi  decreti  interministeriali,  possono
          essere  individuate  misure, nell'ambito di quelle previste
          dall'art.  6,  che  prevedano  l'utilizzo  di  risorse, ove
          previste  dalla  normativa  vigente,  delle amministrazioni
          statali  di  volta  in  volta interessate, finalizzate alla
          stabilizzazione  occupazionale  esterna dei soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  i  quali hanno svolto attivita' di
          lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni
          stipulate  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
          interregionali,  ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
          legislativo n. 468 del 1997.
              3.   Restano  confermate  le  disposizioni  vigenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili  di  cui al decreto
          legislativo  n.  468 del 1997, e successive modifiche, a al
          decreto  ministeriale  21 maggio 1998 in quanto compatibili
          con  le  disposizioni  del presente decreto legislativo. In
          particolare  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni del
          decreto legislativo n. 468/1998:
                a)  art.  1,  comma  2, lettere a), b) e c), comma 3,
          comma 4 e comma 6;
                b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
                c) art. 3, commi 2 e 3;
                d) art. 4;
                e) art. 5;
                f) art. 6;
                g) art. 9;
                h) art. 11".
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  21 maggio 1998 (Misure per favorire la
          ricollocazione  lavorativa  ovvero  il  raggiungimento  dei
          requisiti  pensionistici  per  i  lavoratori  impegnati nei
          lavori  socialmente  utili),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
              -  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          n. 468 del 1997, e' il seguente:
              "Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
          di  cui  al  presente articolo si riferiscono al lavoratori
          impegnati  o  che  siano stati impegnati, entro la data del
          31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi,  in progetti
          approvati  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
          1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
              2.  Durante  i  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori
          socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
          ad  essere  inseriti  nelle liste regionali di mobilita' di
          cui  all'art.  6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
          approvazione della lista medesima da parte delle competenti
          commissioni   regionali  per  l'impiego.  L'inserimento  e'
          disposto  dal  responsabile  della  direzione regionale del
          lavoro  -  settore  politiche  del  lavoro, su segnalazione
          delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per il
          collocamento    in    agricoltura,    le    quali   inviano
          tempestivamente  al  predetto  ufficio  i  relativi elenchi
          comprendenti  i  nominativi  dei  lavoratori  impegnati  in
          lavori socialmente utili.
              3.   L'utilizzazione   nei   lavori  socialmente  utili
          costituisce,  per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
          preferenza   nei  pubblici  concorsi  qualora,  per  questi
          ultimi,  sia  richiesta la medesima professionalita' con la
          quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
              4.  Ai  lavoratori  di  cui al comma 1, gli stessi enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a
          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento   dei   trattamenti   pensionistici   per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul Fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                a) nel  caso  in  cui  ai lavoratori manchino meno di
          cinque   anni   al  raggiungimento  dei  requisiti  per  il
          pensionamento  di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
          di  un  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte dell'onere
          relativo  al  proseguimento  volontario della contribuzione
          ovvero  all'erogazione  anticipata del trattamento relativo
          all'anzianita' maturata;
                b) l'assunzione  a carico del Fondo per l'occupazione
          del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
          un  progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
          all'art.  9  -  septies del citato decreto-legge n. 510 del
          1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
          1996;
                c) la  concessione  al datore di lavoro, ivi compresi
          quelli  di  cui  all'art.  2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,  di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
          dalla  legislazione  vigente,  fino  al  massimo consentito
          dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
          indeterminato.
              5  -  bis. I contributi previsti ai sensi della lettera
          c)  del  comma  5  possono essere concessi nei limiti delle
          risorse  finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
          alla  lettera  a)  del comma 5, in aggiunta al contributo a
          fondo perduto ivi previsto.
              6.  Allo  scopo  di  favorire  la  creazione di stabili
          opportunita'   occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al
          presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
          all'art.  10, comma l, lettera b), potra' avvenire anche in
          deroga alle procedure di evidenza pubblica.
              7.  Per  i  progetti  di pubblica utilita' destinati ai
          soggetti  di  cui  al presente articolo, approvati entro il
          31 dicembre  1998,  non si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
          all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
          di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
          nei   limiti   dello   stanziamento   allo  scopo  previsto
          nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, fino a tutto il 1999.
              8.  Le  risorse  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
          articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  definite  ulteriori  forme di incentivazione
          alla  ricollocazione  lavorativa  dei  lavoratori di cui al
          presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
          misure di cui al comma 5".
              - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto
          del   Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          21 maggio 1998, e' il seguente:
              "1.  I  lavoratori  di  cui  all'art.  1  del  presente
          decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento
          dei   requisiti   per  il  pensionamento  di  anzianita'  o
          vecchiaia,  richiesti  secondo  la  disciplina vigente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          ammessi   alla  contribuzione  volontaria  per  il  periodo
          mancante.  Ad  essi  e'  concesso  un  contributo  a  fondo
          perduto,  a  valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50
          per  cento  dell'onere relativo al proseguimento volontario
          della  contribuzione,  cosi'  come determinato dall'INPS ai
          sensi  del  successivo comma 3. Il contributo viene versato
          all'INPS  in  rate  annuali, previa richiesta dell'istituto
          medesimo,   complessivamente   per   tutti   i   lavoratori
          interessati   e   indicati  nella  richiesta  medesima.  La
          rimanente  quota di contribuzione volontaria resta a carico
          del lavoratore che puo' versarla in rate mensili, per tutto
          il   periodo   mancante,  sotto  forma  di  conguaglio  con
          l'erogazione   dei  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
          seguente comma 2.
              2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1  ammessi  alla
          contribuzione  volontaria  sono immediatamente collocati in
          pensione,  in deroga alle norme vigenti, con un trattamento
          pensionistico    ridotto,    commisurato   alla   effettiva
          anzianita'   contributiva  dimostrabile  al  momento  della
          domanda  di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
          al   comma   3   seguente,   per  il  periodo  mancante  al
          raggiungimento   dei  requisiti  pensionistici.  Una  volta
          raggiunti  tali  requisiti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  viene  erogato  in  modo pieno. I lavoratori
          possono  essere  utilizzati nei comuni di residenza, per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  cui all'art. 1, comma 2,
          lettera d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
          sino  al  raggiungimento  dei  requisiti  pensionistici. Ai
          predetti   lavoratori   puo'   essere   erogato   l'importo
          integrativo  di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
          legislativo   n.   468  del  1997,  fermo  restando  quanto
          stabilito dal comma 6 del medesimo articolo".
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   28 febbraio   2000,  n.  81  (Integrazioni  e
          modifiche  della disciplina dei lavori socialmente utili, a
          norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
          144), e' il seguente:
              "1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
          impegnati  in  progetti  di  lavori socialmente utili e che
          abbiano  effettivamente  maturato dodici mesi di permanenza
          in  tali  attivita'  nel  periodo  dal  1  gennaio  1998 al
          31 dicembre 1999".
              - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto
          - legge n. 148 del 1993 si veda la nota all'art. 41.
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del decreto del
          Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale 21 maggio
          1998, e' il seguente:
              "5.  Ai  lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di
          aver     avviato     forme     di    autoimpiego    o    di
          microimprenditorialita',  a  prescindere dai casi di cui al
          comma  1,  spetta  altresi'  l'incentivo di cui all'art. 4,
          comma  1,  del  presente  decreto,  che  in  tal caso viene
          erogato in unica soluzione.
              Il  predetto incentivo e' riconosciuto anche in caso di
          avvio di nuove societa' operative, qualora il lavoratore vi
          partecipi in qualita' di socio. In tali casi la cooperativa
          di  che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori,
          agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1".
              - Il testo dell'art. 78, comma 6, della citata legge n.
          388  del  2000, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "6.  In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
          del   decreto  legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  e
          limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli
          altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito
          delle  disponibilita'  finanziarie  possono,  relativamente
          alle  qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in
          attivita'  socialmente utili. L'incentivo previsto all'art.
          7,  comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
          e'  esteso  agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
          autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art.
          12,  comma  4,  del  citato  decreto legislativo n. 468 del
          1997".
              -  Il  testo dell'art. 78, comma 31, della citata legge
          n. 388 del 2000, e' il seguente:
              "31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
          soggetti  impegnati in progetti di lavori socialmente utili
          presso  gli  istituti scolastici, sono definite, in base ai
          criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, del
          decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81,  mediante
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  procedure  di  terziarizzazione, ai sensi della
          normativa   vigente,   secondo   criteri  e  modalita'  che
          assicurino   la   trasparenza  e  la  competitivita'  degli
          affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
          miliardi  per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
          2002.  Al  relativo  onere  si  provvede, quanto a lire 249
          miliardi    per    l'anno    2002,    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144.".