Art. 51.
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti,
dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle
attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita'
permanente.