Art. 51.
      (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

   1.  A  decorrere  dal  1  luglio  2003,  sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti,
dirigenti   e  tecnici  alle  Federazioni  sportive  nazionali,  alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
   2.   L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i  casi  di
infortunio  avvenuti  in  occasione e a causa dello svolgimento delle
attivita'  sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita'
permanente.