ART. 71 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
                    (art. 58 del CCNL 31-08-1999)

   1.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le
unita'  scolastiche  previste  dal D.M. n. 382/98, e' eletto nei modi
previsti  dal  succitato  Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art. 58 del
CCNI 31-08-99. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o
in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovra' ritenersi
recepita previo confronto con le OO.SS. del comparto scuola.
   2.  Con  riferimento  alle  attribuzioni  del  rappresentante  dei
lavoratori  per  la  sicurezza,  la cui disciplina e' contenuta negli
artt.   18   e   19  del  D.lgs.  626/94,  le  parti  a  solo  titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza ha diritto di
   accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
   legge;  egli  segnala  preventivamente  al dirigente scolastico le
   visite  che  intende  effettuare  negli  ambienti  di lavoro; tali
   visite  possono  svolgersi  congiuntamente con il responsabile del
   servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove  il D.lgs. 626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente
   scolastico  di  consultare il rappresentante dei lavoratori per la
   sicurezza,  la consultazione si deve svolgere in modo da garantire
   la   sua  effettivita'  e  tempestivita';  pertanto  il  dirigente
   scolastico  consulta  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
   sicurezza  su  tutti  quegli  eventi  per  i  quali  la disciplina
   legislativa  prevede  un  intervento consultivo del rappresentante
   dei  lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione
   il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di
   formulare   proposte   e   opinioni  sulle  tematiche  oggetto  di
   consultazione;  la  consultazione  deve  essere verbalizzata e nel
   verbale,   depositato   agli  atti,  devono  essere  riportate  le
   osservazioni  e  le proposte del rappresentante dei lavoratori per
   la  sicurezza.  Inoltre  il  rappresentante  dei lavoratori per la
   sicurezza  e'  consultato  sulla  designazione  del responsabile e
   degli   addetti   del   servizio  di  prevenzione,  sul  piano  di
   valutazione  dei  rischi, programmazione, realizzazione e verifica
   della   prevenzione   nell'istituzione   scolastica;  e'  altresi'
   consultato  in  merito  all'organizzazione della formazione di cui
   all'art.  22, comma 5 del D.lgs. 626/94. Gli esiti delle attivita'
   di  consultazione  di cui sopra sono riportati in apposito verbale
   sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c. il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza ha diritto di
   ricevere   le  informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla
   valutazione  dei  rischi  e  alle  misure  di prevenzione, nonche'
   quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
   gli  impianti,  l'organizzazione  del  lavoro  e  gli  ambienti di
   lavoro,  la  certificazione  relativa all'idoneita' degli edifici,
   agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali;  riceve inoltre
   informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d. il   dirigente   scolastico  su  istanza  del  rappresentante  dei
   lavoratori   per  la  sicurezza  e'  tenuto  a  fornire  tutte  le
   informazioni  e la documentazione richiesta; il rappresentante dei
   lavoratori  per la sicurezza e' tenuto a fare delle informazioni e
   documentazione  ricevute  un  uso  strettamente  connesso alla sua
   funzione;
e. il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
   formazione  specifica  prevista all'art. 19, comma 1, lett. G) del
   D.lgs.  n.  626  citato.  La  formazione  del  rappresentante  dei
   lavoratori  per  la  sicurezza deve prevedere un programma base di
   minimo  32  ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti
   dal   D.lgs.  626/94,  e  dal  Decreto  Ministro  del  Lavoro  del
   16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti
   percorsi  formativi  aggiuntivi  in  considerazione di particolari
   esigenze;
f. il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire
   pregiudizio   alcuno  a  causa  dello  svolgimento  della  propria
   attivita'  e  nei  suoi  confronti si applicano le tutele previste
   dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g. per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art. 19 del D.lgs.
   626/94,  i  rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi gia'
   previsti  per  le  rappresentanze  sindacali,  utilizzano appositi
   permessi   retribuiti   orari   pari  a  40  ore  annue  per  ogni
   rappresentante;  per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai
   punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.lgs. 626/94, il
   predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.