Art. 48.
            Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

  1.  A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,  in  materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella  relativa  al  trattamento  dei pazienti in regime di ricovero
ospedaliero,  e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 (( per
cento  ))  come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni
singola  regione.  Tale  percentuale  puo'  essere  rideterminata con
decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome,
tenuto  conto  di  uno  specifico  flusso informativo sull'assistenza
farmaceutica  relativa  ai  farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di  ricoveri ospedalieri,
attivato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2004  sulla base di accordo
definito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome. Il decreto, da emanarsi
entro  il  30  giugno  2004,  tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
  2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta uno strumento di
tutela  della  salute  e  che  i medicinali sono erogati dal Servizio
sanitario  nazionale  in  quanto  inclusi  nei  livelli essenziali di
assistenza,  al  fine  di  garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia  di  farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in
ricerca  e  sviluppo,  e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  seguito  denominata  Agenzia,
sottoposta  alle  funzioni  di indirizzo del Ministero della salute e
alla   vigilanza   del   Ministero   della  salute  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3.  L'Agenzia  e'  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico  e  di  autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma
5,  compiti  e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  in  materia  di  politiche  per  il  farmaco con
riferimento  alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca
e  sviluppo,  alla  produzione, alla distribuzione, alla informazione
scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio  del  consumo,  alla sorveglianza sugli effetti avversi,
alla rimborsabilita' e ai prezzi.
  4.  Sono  organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
    a) il   direttore   generale,   nominato  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome;
    b) il  consiglio  di  amministrazione costituito da un presidente
designato  dal  Ministro  della  salute,  d'intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  e  da quattro componenti di cui due designati dal Ministro
della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
    c) il   collegio   dei  revisori  dei  conti  costituito  da  tre
componenti,  di  cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze,  con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e
uno  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
  5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione
generale  dei  farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle
funzioni  di  cui  alle  lettere  b),  c),  d), e) ed f) del comma 3,
dell'articolo  3  del (( regolamento di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   ))   28  marzo  2003,  n.  129.  In  particolare
all'Agenzia,  nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi
al   tetto   programmato  di  spesa  farmaceutica  ed  alla  relativa
variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
    a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di  linee  guida  per  la terapia farmacologica anche per i farmaci a
distribuzione  diretta,  per  quelli  impiegati  nelle varie forme di
assistenza  distrettuale e residenziale nonche' per quelli utilizzati
nel corso di ricoveri ospedalieri;
    b) monitorare,  avvalendosi  dell'Osservatorio  sull'impiego  dei
medicinali  (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale
dell'Agenzia  o  suo  delegato e da un rappresentante designato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province
autonome,   il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera  a  carico  del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a
carico  del  cittadino.  ((  I  dati del monitoraggio sono comunicati
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; ))
    c)   provvedere   entro   il   30   settembre  di  ogni  anno,  o
semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al
comma  1,  a  redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale,  sulla base dei criteri di costo e di efficacia
in  modo  da  assicurare,  su  base annua, il rispetto dei livelli di
spesa   programmata   nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza
pubblica,  nonche',  in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano  in  data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
    d) prevedere,   nel   caso   di   immissione   di  nuovi  farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata
dai  decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in
sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione
dicosto-efficacia,  assumendo  come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo
giornaliero   comparativo   nell'ambito  di  farmaci  con  le  stesse
indicazioni  terapeutiche,  prevedendo un premio di prezzo sulla base
dei  criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci
orfani;
    e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere  della  predetta struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio  terapeutico,  in sede di
revisione  ordinaria  del  prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale  e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali
per la relativa categoria terapeutica omogenea;
    f) procedere  in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e)
del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista  dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.  La  quota  di  spettanza  dovuta  al  farmacista per i prodotti
rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  viene  rideterminata
includendo  la  riduzione della quota di spettanza al produttore, che
il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il
rimanente  40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni
attraverso  l'adozione  di specifiche misure in materia farmaceutica,
di  cui  all'articolo  4,  comma  3 (( del decreto-legge 18 settembre
2001,   n.   347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  ))  legge
16 novembre   2001,   n.  405,  e  costituisce  adempimento  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e successive modificazioni;
    g) proporre  nuove  modalita',  iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento   pubblico-privato,   per   promuovere   la   ricerca
scientifica  di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco
e  per  favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e
sviluppo;
    h) predisporre,  entro  il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale  di  attivita'  ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro  della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro
il 31 gennaio successivo;
    i) predisporre  periodici  rapporti  informativi  da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari;
    l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico scientifica
individuata  dai  decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004
alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio
e  il  mantenimento  delle terapie (( contro )) le patologie croniche
con  farmaci  a carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione
dei  relativi  criteri  del  prezzo.  A  decorrere  dal  settimo mese
successivo  alla  data  di  assunzione  del  provvedimento  da  parte
dell'Agenzia,  il  prezzo  dei  medicinali  presenti  nel  Prontuario
farmaceutico  nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento
delle  confezioni  ottimali  deliberate  dall'Agenzia, e' ridotto del
30 (( per cento )).
  6.  Le  misure  di  cui  al  comma  5,  lettere c), d), e), f) sono
adottate  con  delibere  del consiglio d'amministrazione, su proposta
del  direttore  generale.  Ai  fini  della  verifica del rispetto dei
livelli  di  spesa  di  cui al comma 1, alla proposta e' allegata una
nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
  7.  Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite  all'Agenzia  le  unita'  di personale gia' assegnate agli
uffici  della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del
Ministero  della  salute,  le cui competenze transitano alla medesima
Agenzia.  Il  personale  trasferito  non potra' superare il 60 (( per
cento  ))  del  personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso  la  stessa  direzione  generale.  Detto personale conserva il
trattamento  giuridico  ed  economico  in  godimento.  A  seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le
dotazioni  organiche del Ministero della salute e le relative risorse
sono  trasferite  all'Agenzia.  In  ogni  caso  le suddette dotazioni
organiche   non  possono  essere  reintegrate.  Resta  confermata  la
collocazione  nel  comparto  di contrattazione collettiva attualmente
previsto  per  il  personale  trasferito ai sensi del presente comma.
L'Agenzia  puo'  assumere,  in  relazione  a  particolari  e motivate
esigenze,  cui  non  puo' far fronte con personale in servizio, e nei
limiti  delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o
altamente  qualificato,  con contratti a tempo determinato di diritto
privato.  L'Agenzia  puo'  altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di
disponibilita'  finanziaria, e comunque per un numero non superiore a
40  unita', ai sensi dell'(( articolo )) 17, comma 14, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in  posizione  di comando dal
Ministero  della  salute, dall'Istituto superiore di sanita', nonche'
da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni, dalle aziende
sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
  8.  Agli  oneri  relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia  e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED)
di  cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del
programma  di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),
si fa fronte:
    a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute;
    b) mediante  le  entrate  derivanti dalla maggiorazione del 20 ((
per  cento  ))  delle  tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
    c) mediante  eventuali  introiti derivanti da contratti stipulati
con  l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con
altri  organismi  nazionali  ed  internazionali  per  prestazioni  di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
  9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato  in  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
previsione  del  Ministero  della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente  riferiti  agli  oneri  di  gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
  10.  Le  risorse  di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate
nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
  11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale.
  12.  A  decorrere  dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si
provvede  ai  sensi dell'(( articolo )) 11, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
  13.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con   il   Ministro   della  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da
adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le
necessarie    norme   regolamentari   per   l'organizzazione   e   il
funzionamento    dell'Agenzia,    prevedendo    che   l'Agenzia   per
l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in strutture
amministrative  e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le
funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del
farmaco  e  disciplinando  i  casi di decadenza degli organi anche in
relazione  al  mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
  14.  La  Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta  l'assolvimento  di  tutte  le funzioni gia' svolte dalla
medesima   Commissione  da  parte  degli  organi  e  delle  strutture
dell'Agenzia.
  15.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ((  agli  articoli 8 e 9 )) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  17.  Le  aziende  farmaceutiche,  entro  il 30 aprile di ogni anno,
producono  all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo
della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per  le  attivita' di
promozione  e  della  sua  ripartizione  nelle singole voci di costo,
sulla  base  di  uno  schema approvato con decreto del Ministro della
salute.
  18.  Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma  17,  le aziende
farmaceutiche  versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia,
un  contributo  pari  al  5  per cento delle spese autocertificate al
netto delle spese per il personale addetto.
  19.  Le  risorse  confluite  nel  fondo  di  cui  al  comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
    a) per  il  50  ((  per  cento  )), alla costituzione di un fondo
nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del SSN, di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in
attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
    b) per il rimanente 50 per cento:
      1) all'istituzione,  nell'ambito delle proprie strutture, di un
centro di informazione indipendente sul farmaco;
      2) alla  realizzazione,  di  concerto  con  le  regioni,  di un
programma  di  farmacovigilanza  attiva tramite strutture individuate
dalle  regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei
medici  di  medicina  generale  e  dei  pediatri di libera scelta, in
collaborazione  con  le  organizzazioni  di  categorie  e le societa'
scientifiche pertinenti e le universita';
      3)  alla  realizzazione  di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese
a  dimostrare  il  valore  terapeutico  aggiunto, nonche' sui farmaci
orfani  e  salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
universita' ed alle regioni;
      4)   ad   altre  attivita'  di  informazione  sui  farmaci,  di
farmacovigilanza,  di  ricerca,  di formazione e di aggiornamento del
personale.
  20.  Al  fine  di  garantire  ((  una  migliore  )) informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali
devono   contenere   un   foglietto   illustrativo  ben  leggibile  e
comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
  21.  Fermo  restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6,  9,  11,  12,  14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a
disciplinare:
    a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori  sanitari  e i
farmacisti;
    b) consegna di campioni gratuiti;
    c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
    d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
sanitario  nazionale  comunicano  alle  regioni  la  partecipazione a
iniziative  promosse  o  finanziate  da  aziende  farmaceutiche  e da
aziende  fornitrici  di  dispositivi medici per il Servizio sanitario
nazionale.
  22.  Il  secondo  periodo  del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la
partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo
educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura
sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un
registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle Regioni e
all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
  23.  Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541   del   1992,  le  parole:  «non  comunica  la  propria  motivata
opposizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «comunica il proprio
parere  favorevole,  sentita  la  regione dove ha sede l'evento». Nel
medesimo   comma  sono  altresi'  ((  soppresse  ))  le  parole:  «o,
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla
data della riunione».
  24.  Nel  comma  3  dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto
legislativo  n.  541  del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a:
«di  sanita»  sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente
al  Ministero  della  salute,  un  membro  appartenente  all'Istituto
superiore   di   sanita',   due  membri  designati  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome».
  25.  La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di  interessi  da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
  26.  Il  rapporto  di  dipendenza o di convenzione con le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private
accreditate  e'  incompatibile  con attivita' professionali presso le
organizzazioni  private  di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
  27.  All'articolo  11,  comma  1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel primo capoverso le parole: «all'autorita' competente» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'Agenzia italiana del farmaco, alla
regione sede della sperimentazione»;
    b) la   lettera   e)   e'   sostituita  dalla  seguente:  «e)  la
dichiarazione  di  inizio,  di eventuale interruzione e di cessazione
della  sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e
le motivazioni dell'eventuale interruzione».
  28.  Con  accordo  sancito  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per
la  disciplina  dei  rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto
previsto dal presente articolo.
  29.  Salvo  diversa  disciplina  regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
conferimento  delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione
ha  luogo  mediante  l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei
farmacisti   risultati   idonei,  risultante  da  un  concorso  unico
regionale,  per  titoli  ed esami, bandito ed espletato dalla Regione
ogni quattro anni.
  30.   A   decorrere   dalla   data  di  insediamento  degli  organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme  previste
dall'articolo  9,  commi  2  e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
  31.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
all'articolo  7  comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
sono  (( soppresse )) le parole: «tale disposizione non si applica ai
medicinali coperti da brevetto sul principio attivo».
  32.  Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in
base all'(( articolo )) 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come modificato dall'(( articolo )) 52, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime
di  SSN,  fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano   essi   specialita'   o   generici,   che  abbiano  un  prezzo
corrispondente  a  quello  di  rimborso  cosi'  come definito dall'((
articolo  7,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
))
  33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi  dei prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione
tra  agenzia  e  produttori secondo le modalita' e i criteri indicati
nella  delibera  CIPE  l°  febbraio  2001,  n.  (( 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. ))
  34.  Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le funzioni e
i  compiti  ad  essa  affidati,  sono  assicurati dal Ministero della
salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono  assunti  con decreto del
Ministro della salute.
  35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13,  la  Commissione  unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.