Art. 49.
Esternalizzazioni  di servizi da parte delle aziende sanitarie locali
                     e delle aziende ospedaliere

  1.  Al  fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da  parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le  maggiori  entrate  corrispondenti  all'IVA  gravante sui servizi,
originariamente  prodotti  all'interno  delle  predette aziende, e da
esse  affidati,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono
ad  un  fondo  istituito  presso  il  Ministero dell'economia e delle
finanze.   Sono,   comunque,   preliminarmente   detratte   le  quote
dell'imposta  spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite
alle  Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla
definitiva    determinazione   dell'aliquota   di   compartecipazione
regionale  all'imposta  sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Le  procedure  e  le modalita' per
l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo
sono  stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di  euro  per  l'anno  2003,  12  milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni  di  euro  per  l'anno  2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006,  si  provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate  dal  presente  decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.