Art. 49.
Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi,
originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da
esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono
ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote
dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite
alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla
definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province
autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita' per
l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo
sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.