Art. 50.
Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
(( 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel
settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure
di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera
del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal
1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca
in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre
nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura
ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli
accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed i policliici universitari consegnano i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il
cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la
consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi
operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi
regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma
4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del
presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che
deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi
sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi
ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai
commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza
temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno
progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica
alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della
ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del
nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e'
previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga
pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il
software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica,
nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende
rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal
1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
))