Art. 50.
Disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della  spesa nel settore
     sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

((    1.  Per  potenziare  il  monitoraggio  della spesa pubblica nel
settore  sanitario  e delle iniziative per la realizzazione di misure
di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica  del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, con
decreto  adottato  di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, definisce i parametri della Tessera
del  cittadino  (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la  generazione  e  la  progressiva  consegna della TC, a partire dal
1° gennaio  2004,  a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche'  ai  soggetti  che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca
in  ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre
nonche'  in  banda  magnetica,  quale  unico requisito necessario per
l'accesso  alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
  2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  della  salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di  ricettari  medici  standardizzati  e  di ricetta medica a lettura
ottica,  ne  cura  la  successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie  locali,  alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni,  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai   policlinici  universitari,  che  provvedono  ad  effettuarne  la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad  effettuare  prescrizioni,  da  tale  momento  responsabili  della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
  3.  Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del  decreto  del  Ministro  della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla  base  di  quanto  stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature  e  i  campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti  disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a  barre e'
sostituito  da  un  analogo  codice che esprime il numero progressivo
regionale  di  ciascuna  ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta  in  modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di  separazione  del  tagliando  di  cui  all'articolo 87 del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni  caso  un  campo  nel  quale,  all'atto  della  compilazione, e'
riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei  farmaci ovvero degli
accertamenti   specialistici  prescritti.  Nella  compilazione  della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
  4.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ed  i  policliici  universitari  consegnano i
ricettari  ai  medici  del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo  le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  via  telematica,  il  nome, il
cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e' effettuata la
consegna,   l'indirizzo   dello   studio,   del   laboratorio  ovvero
l'identificativo  della  struttura  sanitaria  nei  quali  gli stessi
operano,  nonche'  la  data  della  consegna  e  i numeri progressivi
regionali  delle  ricette  consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' della trasmissione telematica.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante  la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma
4,  delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale  e  degli  altri  presidi  e  strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del
presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con
provvedimento   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
parametri  tecnici  per la realizzazione del software certificato che
deve  essere  installato  dalle  strutture  di  erogazione di servizi
sanitari,   in   aggiunta   ai  programmi  informatici  dagli  stessi
ordinariamente  utilizzati,  per  la  trasmissione dei dati di cui ai
commi  6  e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza
temporale di trasmissione dei dati predetti.
  6.  Le  strutture  di  erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione  ottica  e  la  trasmissione  dei dati di cui al comma 7,
secondo  quanto  stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro  della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
disposizioni   del  presente  comma  e  di  quelli  successivi  hanno
progressivamente  applicazione.  Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari  ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla  data nella quale il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunica, in via telematica
alle   farmacie   medesime   avviso   di   corretta  installazione  e
funzionamento   del  predetto  software.  Il  credito  d'imposta  non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui   redditi,  nonche'  del  valore  della  produzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
  7.  All'atto  della  utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione  di  farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole  confezioni  dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della  TC;  sono  comunque  rilevati  i dati relativi alla esenzione.
All'atto  della  utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i  codici  a  barre  relativi  al  numero progressivo regionale della
ricetta  nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati   relativi   alla   esenzione  nonche'  inseriti  i  codici  del
nomenclatore  delle  prestazioni  specialistiche.  In  ogni  caso, e'
previamente  verificata  la  corrispondenza  del  codice  fiscale del
titolare  della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo'  essere  utilizzata,  salvo che il costo della prestazione venga
pagato  per  intero.  In  caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza   la   contestuale  esibizione  della  TC,  il  codice  fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
  8.   I   dati   rilevati  ai  sensi  del  comma  7  sono  trasmessi
telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  il
software  di  cui  al  comma  5  assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati  ai  programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture   di  erogazione  di  servizi  sanitari,  fatta  eccezione,
relativamente  al  codice  fiscale  dell'assistito,  per le farmacie,
pubbliche  e  private.  Il predetto software assicura altresi' che in
nessun  caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato  in  ambiente  residente,  presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi  del  comma  8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'   esclusivamente   automatiche,  li  inserisce  in  archivi
distinti  e  non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente  separato,  rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al  codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li detengono, trasmettono al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con modalita' telematica,
nei  trenta  giorni  successivi  alla data di emanazione del predetto
provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle regioni e
alle  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio  dei  codici  fiscali  con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
  10.  Al  Ministero  dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare  i  dati  rilevati  dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito  trattare  gli  altri  dati  di cui al comma 7 per fornire
periodicamente  alle  regioni  gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli  archivi  di  cui  al  comma  9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo,  anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali  di  ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti   alla   periodica  liquidazione  definitiva  delle  somme
spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione   di   servizi  sanitari.  Con  protocollo  approvato  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e dalle
regioni,  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
sono  stabiliti  i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono  essere  trasmessi  al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
  11.  L'adempimento  regionale,  di  cui  all'articolo  52, comma 4,
lettera   a),   della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso  all'adeguamento  del finanziamento del SSN per gli anni
2003,  2004  e  2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni   del  presente  articolo.  Tale  adempimento  s'intende
rispettato  anche  nel  caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino  di  avere  realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi   di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di  efficienza  ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  risultino  non  inferiori a quelli
realizzati  in  attuazione  del  presente  articolo.  Con effetto dal
1° gennaio  2004,  tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
fini  dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli  anni  2004  e  2005,  e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti   che   garantiscono   la   trasmissione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da  parte  delle  singole  aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
  12.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  50  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per
l'innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per  il  successivo  e
progressivo   assorbimento,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui  all'articolo  52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
))