Art. 51.
Interventi per le aree sottoutilizzate
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo
pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno
2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 (( milioni )) di euro
per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare
alle aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di
riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore
sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina l'entita' della riserva premiale di ciascuna regione in
base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i
criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della
riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro
formulati dalle singole regioni interessate. All'eventuale
assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge
30 giugno 1998, n. 208.
(( 1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a
completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale
degli interventi».
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato. ))