Art. 39. 
 
  Se un articolo e' inviato  alla  rivista  o  giornale,  per  essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale  o  della
rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il
diritto di disporne liberamente quando  non  abbia  ricevuto  notizia
dell'accettazione nel termine di  un  mese  dall'invio  o  quando  la
riproduzione non avvenga  nel  termine  di  sei  mesi  dalla  notizia
dell'accettazione. 
 
  Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della
rivista o giornale ne puo' differire la riproduzione anche al di  la'
dei termini indicati nel comma precedente. Decorso pero'  il  termine
di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore puo'  utilizzare
l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto  separato,  se  si
tratta di giornale, ed anche in altro  periodico,  se  si  tratta  di
rivista.