Art. 42. 
 
  L'autore dell'articolo o altra opera che sia  stato  riprodotto  in
un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti  separati  o
raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e'
tratto e la data di pubblicazione. 
 
  Trattandosi di articoli apparsi in riviste  o  giornali,  l'autore,
salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in  altre
riviste o giornali.