Art. 52. 
 
  Trascorse  due  ore  dalla  chiusura  della  votazione,   se,   per
contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto
compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art.  50,  il
presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e  quella
contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i
casi, le liste indicate al n. 2 dell'art. 50, le scheda  rimaste  nel
pacco consegnato al  presidente  dal  sindaco,  quelle  eventualmente
fuori delle urne e tutte le  altre  carte  relative  alle  operazioni
elettorali. 
  Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con
le norme stabilite al  n.  4  dell'art.  50  facendone  menzione  nel
processo verbale. Poi il presidente rinvia  le  operazioni  alle  ore
otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 51. 
  Il verbale dev'essere  redatto  in  doppio  esemplare,  firmato  in
ciascun foglio e sottoscritto,  seduta  stante,  da  tutti  i  membri
dell'ufficio presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.