Art. 53. Allora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrita' dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonche' l'integrita' delle urne e dei sigilli: 1) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente; 2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; 3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista; 4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 38, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego dev'essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 56, secondo comma. Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 56. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente. Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.