Art. 53. 
 
  Allora indicata nel penultimo comma  dell'articolo  precedente,  il
presidente  ricostituisce  l'ufficio  e  chiama  ad  assistere   alle
operazioni i rappresentanti delle  liste  dei  candidati.  Constatata
l'integrita' dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli
accessi della sala, nonche' l'integrita' delle urne e dei sigilli: 
    1) procede al compimento delle operazioni che non  fossero  state
condotte a termine nell'adunanza precedente; 
    2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla
sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la
consegna al presidente. 
    Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e,  ove  occorra,  il
numero progressivo della lista per la quale e' dato  il  voto  ed  il
cognome dei candidati ai quali  e'  attribuita  la  preferenza  o  il
numero del candidato stesso nella rispettiva lista  secondo  l'ordine
di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale,
insieme con il  segretario,  prende  nota  del  numero  dei  voti  di
ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il  segretario  proclama  ad
alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore
pone la scheda, il cui voto e' stato  spogliato,  nella  prima  urna,
dalla quale furono tolte le schede non  usate.  E'  vietato  estrarre
dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non
sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto.  Le  schede
possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; 
    3)  conta  il  numero  delle  schede  spogliate  e  riscontra  se
corrisponda tanto al numero dei votanti quanto  al  numero  dei  voti
riportati complessivamente  dalle  liste  dei  candidati,  sommato  a
quello dei voti di lista nulli e dei voti di  lista  contestati,  che
non siano stati assegnati ad alcuna lista; 
    4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre  segnate  nelle
varie colonne del prospetto del verbale  col  numero  dei  votanti  e
degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. 
  Tutte  queste  operazioni  devono   essere   compiute   nell'ordine
indicato: del compimento e del risultato di  ciascuna  di  esse  deve
farsi menzione nel verbale. 
  Le schede corrispondenti ai voti nulli  o  contestati  a  qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle
proteste devono essere immediatamente vidimate dal  presidente  e  da
almeno due scrutatori, ed alla fine  delle  operazioni  di  scrutinio
devono essere riposte in un  piego  che,  insieme  con  quello  delle
schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero
o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta  chiuso  in
un altro piego portante l'indicazione della sezione, il  sigillo  col
bollo, di cui all'art. 38, e quello dei  rappresentanti  delle  liste
dei candidati presenti, le firme  del  presidente  e  di  almeno  due
scrutatori. Il piego dev'essere  annesso  all'esemplare  del  verbale
prescritto dall'art. 56, secondo comma. 
  Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego  con  le
indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da
depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 56. 
  Nel verbale deve farsi menzione  di  tutti  i  reclami  presentati,
delle  proteste  fatte,  dei  voti  contestati  (siano  stati  o  non
attribuiti  alle  liste  o  ai  candidati)  e  delle  decisioni   del
presidente. 
  Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione
e ultimate entro le ore ventiquattro.