Art. 54. 
 
  Salve le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46, sono nulli i voti
quando le schede: 
    1) non siano quelle prescritte dall'art.  24  o  non  portino  il
bollo o la firma richiesti dagli articoli 37 e 38; 
    2) presentino qualsiasi traccia di  scrittura  o  segni  i  quali
debbano ritenersi fatti artificiosamente; 
    3) non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno  dei
candidati o lo esprimono per piu' di  una  lista  o  non  offrono  la
possibilita' di identificare la lista prescelta. 
  E' valido il voto se il segno e' apposto sul contrassegno di lista,
anziche' nella casella a fianco di esso.