Art. 54. Salve le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46, sono nulli i voti quando le schede: 1) non siano quelle prescritte dall'art. 24 o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 37 e 38; 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente; 3) non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimono per piu' di una lista o non offrono la possibilita' di identificare la lista prescelta. E' valido il voto se il segno e' apposto sul contrassegno di lista, anziche' nella casella a fianco di esso.