Art. 55. 
 
  Se per causa di forza maggiore  l'ufficio  non  possa  ultimare  le
operazioni rinviate alle ore otto  del  giorno  successivo  a  quello
delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 52,  ovvero  non
possa  procedere  allo  scrutinio,  o  non  lo  compia  nel   termine
prescritto, il presidente deve,  alle  ore  ventiquattro  del  giorno
successivo a  quello  delle  elezioni,  chiudere  l'urna  contenente,
secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate,
l'altra urna contenente le schede non spogliate,  e  chiudere  in  un
piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e
tutti gli altri documenti indicati nell'art. 52. 
  Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si  applicano
le prescrizioni degli articoli precedenti. 
  Le urne ed il piego, insieme col verbale e con  le  carte  annesse,
vengono subito portate nella  cancelleria  del  Tribunale  nella  cui
circoscrizione ha sede la sezione, e  consegnate  al  cancelliere  il
quale ne diviene personalmente responsabile. 
  In caso di inadempimento, si applica la disposizione del  penultimo
comma dell'art. 56.