Art. 55. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 52, ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 52. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti. Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 56.