Art. 56. 
 
  Il presidente  dichiara  il  risultato  dello  scrutinio  o  ne  fa
certificazione nel verbale, il quale  dev'essere  redatto  in  doppio
esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritta,  seduta  stante,
da tutti i membri  dell'ufficio  e  dal  rappresentanti  dalle  liste
presenti. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in  un  piego,  che
dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente,
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle  liste  presenti.
L'adunanza e' poi sciolta immediatamente. 
  Il presidente o,  per  sua  delegazione  scritta,  due  scrutatori,
recano immediatamente il  piega  chiuso  e  sigillato  contenente  un
esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al  3°
comma  dell'art.  53  alla  cancelleria  del  Tribunale   nella   cui
circoscrizione ha sede la sezione. 
  La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato  inoltro,  alla
cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della
circoscrizione del piego previsto dal comma precedente, nonche' delle
urne, dei pieghi e degli altri documenti, di cui agli articoli  53  e
55. 
  L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a  norma
dell'art. 52 e' depositato, entro il  secondo  giorno  susseguente  a
quello delle elezioni, nella segreteria del comune dove  ha  sede  la
sezione,  ed  ogni  elettore  della  circoscrizione  ha  diritto   di
prenderne conoscenza. 
  Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale
relativo alla formazione e all'invio  di  esso  nei  modi  prescritti
dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri  almeno
dell'ufficio  della  sezione,  al  pretore,   il   quale,   accertata
l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi  appone  pure  il  sigillo
della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. 
  Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad
assistere,  ove  lo  credano,  entro  il  termine  di   giorni   tre,
all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 50, n.
2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle
liste, da lui vistato in ciascun  foglio,  e  in  cui  sono  elencati
separatamente gli elettori che hanno votato e quelli  che  non  hanno
votato. 
  Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti  possono
apporre su ciascun foglio la loro firma. 
  L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove
ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito  per  quindici
giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. 
Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere  conoscenza
dell'estratto. 
  Qualora non siasi adempito a quanto prescritto  nel  2°,  3°  e  4°
comma del presente articolo, il presidente della Corte di  appello  o
del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le
carte ovunque si trovino. 
  Le spese tutte per  le  operazioni  indicate  in  questo  e  negli,
articoli precedenti sono corrisposte dal comune  e  rimborsate  dallo
Stato.