Art. 57. La Corte di appello o il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 18, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 55, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50, 52, 53, 54 e 56; 2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra individuale e' data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere piu' uno, quando alla circoscrizione siano assegnati fino a venti deputati, o piu' due, quando alla circoscrizione siano assegnati oltre 20 deputati, ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risultera' contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore. Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale dovra' inoltre stabilire la somma esatta dei voti residui di ogni lista che dovra' comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'art. 61. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.