Art. 57. 
 
  La Corte di appello o il Tribunale costituito in  ufficio  centrale
circoscrizionale,   ai   termini   dell'art.   18,   procede,   entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli  atti,  con  l'assistenza  del
cancelliere, alle operazioni seguenti: 
    1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni
in conformita' dell'art. 55, osservando, in quanto siano applicabili,
le disposizioni degli articoli 50, 52, 53, 54 e 56; 
    2) facendosi assistere, ove lo  creda,  da  uno  o  piu'  esperti
scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista  e
la cifra individuale di ogni candidato. 
  La cifra elettorale di lista e' data dalla somma  dei  voti  validi
ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. 
  La cifra individuale  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi  di
preferenza, riportati da ciascun candidato. 
  La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del  numero  dei
deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si  divide  il  totale
dei voti validi riportati  da  tutte  le  liste  per  il  numero  dei
deputati da eleggere  piu'  uno,  quando  alla  circoscrizione  siano
assegnati  fino  a  venti  deputati,  o   piu'   due,   quando   alla
circoscrizione siano assegnati oltre 20 deputati, ottenendo cosi'  il
quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi  ad  ogni  lista  tanti
rappresentanti  quante  volte  il  quoziente  elettorale   risultera'
contenuto nella cifra elettorale  di  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono  non  assegnati  verranno  attribuiti  al  collegio   unico
nazionale. 
  Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei
seggi  da  attribuire  alle  varie  liste  superi  quello  dei  seggi
assegnati al  collegio,  le  operazioni  si  ripetono  con  un  nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore. 
  Stabilito il  numero  dei  deputati  assegnati  a  ciascuna  lista,
l'ufficio centrale  circoscrizionale  determina  la  graduatoria  dei
candidati  di  ciascuna  lista,  a  seconda  delle  rispettive  cifre
individuali. A parita' di  cifre  individuali,  prevale  l'ordine  di
presentazione nella lista. 
  L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale dovra' inoltre
stabilire la somma esatta dei voti residui di ogni lista  che  dovra'
comunicare, insieme col numero dei seggi  non  potuti  attribuire  ad
alcuna  lista  per  insufficienza  di  quoziente  o   di   candidati,
all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo
quanto dispone l'art. 61. La  determinazione  della  somma  dei  voti
residuali deve  essere  fatta  anche  nel  caso  che  tutti  i  seggi
assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti. 
  Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano
raggiunto  alcun  quoziente  ed  i  voti  che,  pur  raggiungendo  il
quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.