Art. 58. 
 
  Il presidente, in conformita' dei risultati accertati  dall'ufficio
centrale circoscrizionale, proclama, eletti, nei limiti dei posti  ai
quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal  6°
comma del precedente articolo, quei candidati che hanno  ottenuto  le
cifre individuali piu' elevate.