Art. 59. 
 
  L'ufficio  centrale  circoscrizionale  pronunzia   provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso  affidate,
salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. 
  E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di  deliberare,  o
anche di discutere, sulla  valutazione  dei  voti,  sui  reclami,  le
proteste,  gli  incidenti  avvenuti  nelle  sezioni;  di  variare   i
risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro  oggetto  che
non sia di sua competenza. 
  Non puo' essere ammesso nell'aula, dove siede,  l'ufficio  centrale
circoscrizionale,  l'elettore  che  non  presenti   ogni   volta   il
certificato d'iscrizione nelle lista del  collegio.  Nessun  elettore
puo' entrare armato: si applica la disposizione dell'art. 35,  quinto
comma. 
  L'aula  dev'essere  divisa  in  due  compartimenti  da  un   solido
tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata  con  la  porta
d'ingresso e' riservato  agli  elettori;  l'altro  e'  esclusivamente
riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai  rappresentanti
delle liste dei candidati. 
  Il presidente ha tutti  i  poteri  spettanti  ai  presidenti  delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo'  inoltre,  disporre
che  si  proceda  a  porte  chiuse:  anche  in  tal  caso,  ferme  le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare
e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.