Art. 62. L'ufficio centrale nazionale, costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'art. 19, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma dei voti residuati, in tutti i collegi circoscrizionali, a favore delle singole liste collegate con quelle del collegio unico nazionale. Divide la somma dei voti residuali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale. Divide poi la somma dei voti residuali riversati ad ogni lista dei collegio unico nazionale per tale quoziente: il risultato rappresenta, il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale. I posti rimanenti verranno rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelli lista che abbia avuto riversati maggiori voti residuali nel collegio unico nazionale. Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa. Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 60.