Art. 62. 
 
  L'ufficio  centrale  nazionale,  costituito  presso  la  Corte   di
cassazione, composto secondo l'art. 19, appena pervenuti i verbali di
tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede  alla  somma  dei
seggi non attribuiti in tutte le  circoscrizioni  elettorali  e  alla
somma dei voti residuati, in  tutti  i  collegi  circoscrizionali,  a
favore delle singole liste collegate con quelle  del  collegio  unico
nazionale. Divide la somma dei voti residuali di tutte le  liste  per
il numero dei  seggi  da  attribuire.  Il  risultato  costituisce  il
quoziente elettorale per il collegio unico nazionale. 
  Divide poi la somma dei voti residuali riversati ad ogni lista  dei
collegio  unico  nazionale   per   tale   quoziente:   il   risultato
rappresenta, il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna  lista  del
collegio unico nazionale. 
  I posti rimanenti verranno rispettivamente  attribuiti  alle  liste
per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori  resti  e,
in caso di parita' di resti, a quelli lista che abbia avuto riversati
maggiori voti residuali nel collegio unico nazionale. 
  Proclama quindi eletti, in  corrispondenza  del  numero  dei  seggi
attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati
secondo l'ordine che hanno nella lista stessa. 
  Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto  dell'art.
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