Art. 63. 
 
  Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla  presidenza
dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla  convalida  delle
elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede  a
sorteggio. 
  Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o
piu' collegi  circoscrizionali,  appena  convalidato,  si  intendera'
eletto   nel   collegio   unico   nazionale   e   nella   sua   lista
circoscrizionale prendera' il suo posto il primo dei non eletti.