Art. 63. Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio. Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o piu' collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intendera' eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prendera' il suo posto il primo dei non eletti.