Art. 65. All'Assemblea Costituente e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunziera' giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascera' ricevuta. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.