Art. 65. 
 
  All'Assemblea Costituente e' riservata la convalida della  elezione
dei propri componenti. Essa pronunziera'  giudizio  definitivo  sulle
contestazioni, le  proteste  e,  in  generale,  su  tutti  i  reclami
presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio
centrale durante la loro attivita' o posteriormente. 
  I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non  hanno
effetto. 
  Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle  sezioni  o
all'ufficio  centrale  devono  essere   trasmessi   alla   segreteria
provvisoria dell'Assemblea Costituente  entro  il  termine  di  venti
giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria
ne rilascera' ricevuta. 
  Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano  trascorsi
venti giorni dalla proclamazione.