Art. 71.

  L'iniziativa  delle  leggi  appartiene al Governo, a ciascun membro
delle  Camere  ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
  Il  popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da  parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.