Art. 73.

  Le  leggi  sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
  Se   le   Camere,   ciascuna  a  maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti,  ne  dichiarano  l'urgenza,  la  legge  e' promulgata nel
termine da essa stabilito.
  Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.