Art. 75.

  E'  indetto  referendum  popolare  per  deliberare  la abrogazione,
totale  o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o  cinque Consigli
regionali.
  Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di  amnistia  e  di  indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
  Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  La  proposta  soggetta  a referendum e' approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.