Art. 77.

  Il  Governo  non  puo',  senza  delegazione  delle  Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Quando,  in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo
adotta,  sotto  la  sua responsabilita', provvedimenti provvisori con
forza  di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle  Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
  I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in  legge  entro  sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono  tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.