Art. 81. 
 
  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto  consuntivo
presentati dal Governo. 
  L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'  essere  concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono  stabilire
nuovi tributi e nuove spese. 
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.