Art. 82.

  Ciascuna  Camera  puo'  disporre  inchieste  su materie di pubblico
interesse.
  A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in   modo   da  rispecchiare  la  proporzione  dei  vari  gruppi.  La
commissione  d'inchiesta  procede  alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.