Art. 49.

  I  disegni  di  legge approvati dal Consiglio regionale o da quello
provinciale  sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione
e  promulgati  trenta  giorni  dopo  la  comunicazione,  salvo che il
Governo  non  li  rinvii  rispettivamente al Consiglio regionale od a
quello  provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze
o  contrastano  con gli interessi nazionali o con quelli di una delle
due Province nella Regione.
  Ove   il  Consiglio  regionale  o  quello  provinciale  li  approvi
nuovamente   a   maggioranza   assoluta   dei  suoi  componenti  sono
promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo
non   promuove  la  questione  di  legittimita'  davanti  alla  Corte
costituzionale,  o  quella  di  merito,  per  contrasto di interessi,
davanti  alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la
competenza.
  Se  una  legge  e'  dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da
quello  provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi,
la  promulgazione e l'entrata, in vigore, se il Governo consente, non
sono subordinate ai termini indicati.
  Le   leggi   regionali   e   quelle   provinciali  sono  promulgate
rispettivamente   dal   Presidente   della  Giunta  regionale  o  dal
Presidente  della  Giunta  provinciale e sono vistate dal Commissario
del Governo nella Regione.