Art. 24.

         Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

  1.  I  comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non
siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi,  assolvono,  nell'ambito  territoriale di rispettiva
competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
    a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della
legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle
disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico
dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto  concerne  le
trasmissioni a carattere regionale;
    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i
relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.