Articolo 32 - Collaborazione con le imprese 1. L'INAF promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca, applicabili anche in altri settori disciplinari. 2. Per il raggiungimento dello scopo, di cui al comma precedente, l'INAF puo' attivare specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a idonee forme associative, con imprese e altri enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali. 3. L'INAF puo' utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attivita' in conto terzi, a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo l'attivita' di ricerca. L'attivita' in conto terzi e' disciplinata con apposito regolamento.