Articolo 32 - Collaborazione con le imprese

   1. L'INAF promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie,
sviluppate  nell'ambito  dei  propri progetti di ricerca, applicabili
anche in altri settori disciplinari.
   2.  Per il raggiungimento dello scopo, di cui al comma precedente,
l'INAF  puo'  attivare  specifiche  iniziative,  anche  attraverso la
costituzione  o  la  partecipazione  a  idonee forme associative, con
imprese  e  altri  enti  pubblici  e  privati, regionali, nazionali e
internazionali.
   3.  L'INAF  puo'  utilizzare  le  proprie  competenze e le proprie
risorse   umane  e  strumentali  per  attivita'  in  conto  terzi,  a
condizione  che  cio'  non  pregiudichi  in alcun modo l'attivita' di
ricerca.  L'attivita'  in  conto  terzi  e' disciplinata con apposito
regolamento.